giovedì 20 Agosto 2026
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Didattica · quello che la scuola ti chiede di fare

Il 1° settembre
entri in ruolo.
Comincia l’anno
che devi superare.

Non è un adempimento formale e non lo supera chiunque: ha una soglia di giorni, cinquanta ore obbligatorie, un colloquio davanti al comitato e un esito che, se va male, si può ripetere una volta sola.

In tre righe

  • Servono 180 giorni di servizio effettivo, di cui almeno 120 di attività didattiche. Chi è part-time li ha ridotti in proporzione — le 50 ore di formazione no.
  • Le 50 ore sono aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, e sono obbligatorie.
  • Se l’esito è negativo il percorso si ripete una volta sola, e nel secondo anno interviene per obbligo un dirigente tecnico.
Giorni di servizio richiesti
180, di cui 120 didattici
Ore di formazione
50, aggiuntive e obbligatorie
Chi valuta
Il dirigente, sentito il comitato
Quando si chiude
entro il 31 agosto
Ripetizioni possibili
una sola
Anno di formazione e prova

Chi lo deve fare, e i giorni che contano

A chi si applica

Ai docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato che aspirano alla conferma in ruolo, a chi ha ottenuto il passaggio di ruolo, a chi deve ripetere o completare il periodo, e ai vincitori di concorso abilitati o che conseguono l’abilitazione dopo.

A chi non si applica

Non riguarda chi lavora con una supplenza a tempo determinato: l’anno di prova è legato all’incarico a tempo indeterminato. Chi arriva da una graduatoria provinciale per una supplenza non lo affronta finché non entra in ruolo.

Si può rinviare

Il percorso è rinviabile in caso di assegno di ricerca o frequenza di un dottorato, fino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che negli altri casi previsti dalla normativa.

Se va male

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa si effettua un secondo percorso, e la norma è esplicita: non ulteriormente rinnovabile.

Il conto dei giorni

180 e 120: cosa ci entra davvero

  1. La soglia

    Il superamento è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Sono due soglie, non una: si devono raggiungere entrambe.

  2. Che cosa entra nei 180

    Tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria per gravidanza.

  3. Che cosa resta fuori

    Sono esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. È il punto in cui si perde il conteggio senza accorgersene: vanno tenuti d’occhio da subito, non a maggio.

  4. Che cosa entra nei 120 di attività didattiche

    Sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni passati in sede per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Un collegio docenti conta.

  5. Part-time e cattedre ridotte

    Per chi ha prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti. Le 50 ore di formazione, invece, no: restano intere.

Riferimenti: articolo 2 (chi è tenuto, rinvio, secondo percorso) e articolo 3 (servizi utili) del DM 226 del 16 agosto 2022.

Le cinquanta ore

Come sono fatte, ora per ora

Le quattro fasi delle attività formative — durata complessiva 50 ore
FaseChe cos’èOre
IncontriIncontro propedeutico a livello di ambito territoriale e incontro conclusivo di restituzione6
LaboratoriLaboratori formativi su aree trasversali, di norma 4 incontri in presenza da 3 ore, con documentazione validata12
Peer to peerOsservazione in classe reciproca con il docente tutor, progettata prima e rielaborata dopo12
On-linePiattaforma INDIRE: bilancio di competenze, portfolio, questionari di monitoraggio, ricerca di materiali20
TotaleAggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio50

Il tutor non è una formalità

Lo designa il dirigente all’inizio dell’anno, sentito il collegio dei docenti, e segue al massimo tre docenti in percorso di prova. Nella secondaria appartiene di norma alla stessa classe di concorso. Al tutor spetta un compenso a carico delle risorse per il miglioramento dell’offerta formativa.

Il portfolio è il documento del colloquio

È digitale e deve contenere quattro cose: curriculum professionale, bilancio di competenze iniziale, documentazione delle fasi significative della progettazione e delle verifiche, e bilancio conclusivo con il piano di sviluppo professionale. È da lì che parte il colloquio finale.

La piattaforma apre a settembre

La piattaforma digitale che sostiene le 20 ore on-line è predisposta e attivata entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico, coordinata dalla Direzione generale per il personale scolastico con la struttura tecnica dell’INDIRE.

Le aree dei laboratori

L’elenco è nel decreto e comprende, fra le altre, gestione della classe, didattica digitale, inclusione e dinamiche interculturali, prevenzione di bullismo e cyberbullismo, contrasto alla dispersione, valutazione degli apprendimenti, orientamento, PCTO, educazione civica. La scelta è del docente fra le proposte del territorio.

Riferimenti: articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del DM 226/2022. Le 50 ore sono aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla formazione d’istituto prevista dall’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015.

Come si chiude

Il colloquio, il test e chi decide davvero

La valutazione si svolge nell’intervallo fra il termine delle attività didattiche — compresi esami di qualifica e di Stato — e la conclusione dell’anno scolastico. Il comitato per la valutazione è convocato dal dirigente scolastico.

Il portfolio va consegnato cinque giorni prima. Si consegna al dirigente scolastico, che lo trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Il colloquio prende avvio proprio dalla presentazione di quel documento.
Non presentarsi non blocca la procedura. L’assenza al colloquio, se non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
Il test finale non è un quiz. Consiste nella discussione e valutazione delle risultanze documentali: l’istruttoria del tutor accogliente e la relazione del dirigente, con riferimento agli indicatori e descrittori dell’allegato A al decreto.
Il parere del comitato è obbligatorio ma non vincolante. Il dirigente scolastico può discostarsene con atto motivato. Resta però fermo che il mancato superamento della verifica comporta il mancato superamento del percorso: su quello non c’è discrezionalità.
Nel secondo anno entra un dirigente tecnico. In caso di esito negativo il dirigente dispone la ripetizione con provvedimento motivato che indica le criticità e le forme di supporto. Nel secondo percorso è obbligatoria una verifica affidata a un dirigente tecnico, la cui relazione entra nella documentazione esaminata dal comitato.
Tutto si chiude entro il 31 agosto. I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato dal dirigente scolastico entro quella data. La mancata conclusione nel termine, o il suo erroneo svolgimento, possono determinare profili di responsabilità.
Inclusione

Il PEI: chi lo scrive, e quando

Il Piano educativo individualizzato non è un documento del docente di sostegno: è un documento del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, il GLO. Sapere chi ne fa parte e quando si riunisce serve tanto a chi insegna quanto alle famiglie.

Chi compone il GLO

Il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del consiglio di classe o del team: non sono un corpo separato.

Chi vi partecipa

I genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali interne ed esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno, e l’unità di valutazione multidisciplinare.

L’ASL partecipa a pieno titolo

L’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno, o di quella nel cui distretto si trova la scuola, partecipa ai lavori del GLO a pieno titolo, tramite un rappresentante designato dal direttore sanitario.

Chi approva

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO. Il gruppo è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria designazione: l’assenza di una componente non blocca il lavoro.

Le quattro riunioni

Il calendario del GLO

  • entro il 30 giugno PEI provvisorioPer gli alunni con disabilità di nuova certificazione o in ingresso, si redige il PEI provvisorio con la proposta delle risorse per l’anno successivo.
  • di norma entro il 31 ottobre PEI definitivoApprovazione e sottoscrizione del piano dell’anno in corso. «Di norma» è nel testo: non è un termine perentorio, ma è il riferimento.
  • almeno una volta
    da novembre ad aprile
    Verifica intermediaIl GLO si riunisce per annotare le revisioni ed effettuare le verifiche intermedie: accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare modifiche e integrazioni.
  • entro il 30 giugno Verifica finaleVerifica dell’anno e formulazione delle proposte sul fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. È la riunione che determina le ore dell’anno dopo.
Perché su questo si legge tutto e il contrario di tutto

Il decreto è stato annullato, e poi è tornato in vigore

Il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020, che ha adottato i modelli nazionali di PEI, è stato annullato dal TAR del Lazio con la sentenza 9795 del 14 settembre 2021. Molte scuole hanno lavorato un anno intero senza sapere quale modello usare.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3196 del 26 aprile 2022, ha accolto l’appello dei ministeri e ripristinato il decreto. Il testo è stato poi modificato dal decreto interministeriale 153 del 2023: è quella la versione da leggere oggi.

È la ragione per cui su questo argomento circolano ancora ricostruzioni contraddittorie, spesso ferme al 2021. Se una fonte non nomina la sentenza del Consiglio di Stato, è ferma prima del 2022.

Le fasce ufficiali delle ore di sostegno, le regole delle riunioni e le novità del correttivo 2023 →

Disturbi specifici dell’apprendimento

Il PDP, e la differenza che decide un diploma

Chi segnala, chi certifica, chi consegna

La scuola segnala alla famiglia le evidenze persistenti nonostante il recupero didattico mirato, per avviare il percorso diagnostico. La certificazione la rilasciano le strutture preposte ed è la famiglia, o lo studente maggiorenne, a consegnarla alla scuola o all’università. La scuola non diagnostica e non pretende diagnosi.

Che cos’è il PDP

La scuola garantisce ed esplicita interventi didattici individualizzati e personalizzati «anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato», con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Dispensare non è abbassare l’asticella

L’adozione delle misure dispensative serve a evitare affaticamento e disagio nei compiti coinvolti dal disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nel percorso. È scritto nel decreto: chi le legge come uno sconto le sta leggendo male.

All’esame di Stato

Le commissioni tengono conto del percorso, possono riservare tempi più lunghi, assicurano gli strumenti compensativi e adottano criteri attenti ai contenuti più che alla forma, sia negli scritti — comprese le prove INVALSI previste per l’esame — sia al colloquio.

Due parole che non sono sinonimi

Dispensa e esonero dalla lingua straniera: una lascia il diploma, l’altra no

Dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, in corso d’anno e all’esame di Stato. Richiede tutte e tre queste condizioni: certificazione che attesti la gravità del disturbo e contenga l’esplicita richiesta di dispensa; richiesta della famiglia o dell’allievo se maggiorenne; approvazione del consiglio di classe, in forma temporanea o permanente, con particolare attenzione ai percorsi in cui la lingua è caratterizzante — liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo. All’esame le prove orali sostituiscono le scritte, e le stabilisce la commissione. Chi supera l’esame consegue il titolo valido per l’iscrizione alla secondaria di secondo grado o all’università.

Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Solo in casi di particolare gravità, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato, su richiesta della famiglia e con approvazione del consiglio di classe. Si segue un percorso didattico differenziato, e all’esame di Stato si sostengono prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell’attestazione: non del diploma.

È la decisione più pesante che una famiglia possa prendere in questo ambito, e viene spesso presentata come una semplice variante della prima. Non lo è.

All’università Per le prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale o dai singoli atenei sono previsti tempi aggiuntivi non superiori al 30% di quelli ordinari, e l’uso degli strumenti compensativi necessari. Gli atenei assicurano inoltre accoglienza, tutorato e mediazione con l’organizzazione didattica.

Cambiato di recente

Valutazione: quello che quasi tutti citano non è più in vigore

Non più in vigore

OM 172 del 4 dicembre 2020 — i quattro livelli

Per quattro anni la valutazione periodica e finale nella scuola primaria è stata espressa con giudizi descrittivi correlati a quattro livelli: in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato.

Quelle disposizioni, e le relative Linee guida, hanno cessato di avere efficacia. Chi le cita oggi — siti, guide, perfino circolari — cita una norma superata.

Che cosa è cambiato

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha modificato gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 62/2017 e ha rinviato a un’ordinanza la definizione delle modalità. È l’ordinanza ministeriale 3 del 9 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei conti il 20 gennaio 2025.

I sei giudizi sintetici

Nella primaria i giudizi descrittivi sono sostituiti da giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli raggiunti, su una scala decrescente di sei gradi: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. La descrizione dei sei giudizi è nell’allegato A all’ordinanza.

Da quando si applica

La legge dispone la decorrenza dall’anno scolastico in corso, ma l’ordinanza prevede l’applicazione a partire dall’ultimo periodo didattico dell’a.s. 2024/2025 — trimestre, quadrimestre o pentamestre secondo l’autonomia di ciascuna scuola. Dallo stesso periodo cessa l’efficacia dell’OM 172/2020.

Che cosa non è cambiato

Restano il giudizio globale, la valutazione del comportamento nella primaria come giudizio sintetico riferito alle competenze di cittadinanza, e la valutazione di religione cattolica o attività alternativa con nota separata dal documento di valutazione.

Secondaria di primo grado: il comportamento va in decimi

La stessa legge ha innovato l’articolo 6 del decreto legislativo 62/2017: il comportamento è valutato con voto in decimi, che sostituisce il giudizio sintetico. Il voto dello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche di eventuali episodi che hanno portato a sanzioni disciplinari.

Ed è determinante per l’ammissione

Se il consiglio di classe attribuisce nello scrutinio finale un voto di comportamento inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, anche in presenza di valutazioni pari o superiori a sei nelle discipline.

Disabilità e DSA

I giudizi sintetici delle discipline vanno correlati a quanto previsto rispettivamente dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato. La regola non cambia con la scala: cambia il metro, non il riferimento.

Non ammissione nella primaria

Restano ferme le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017: la non ammissione è disposta all’unanimità dai docenti della classe, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Insegnamento trasversale

Educazione civica: anche qui le linee guida sono nuove

Le linee guida in vigore

Sono quelle adottate con il decreto ministeriale 183 del 7 settembre 2024, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025. Il decreto è esplicito: sostituiscono integralmente le linee guida adottate con il DM 35 del 22 giugno 2020.

I tre nuclei concettuali

Sono quelli dell’articolo 3 della legge 92 del 20 agosto 2019: Costituzione, sviluppo economico e sostenibilità, cittadinanza digitale. Le linee guida individuano traguardi e obiettivi per il primo e il secondo ciclo, e azioni di sensibilizzazione per l’infanzia.

Non meno di 33 ore l’anno

La legge prevede che all’insegnamento siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno. Non è un’ora in più nell’orario: le ore si ricavano dentro il monte ore delle discipline coinvolte, e la ripartizione la definisce il collegio.

Che cosa deve fare la scuola

Le istituzioni scolastiche aggiornano il PTOF e il curricolo di educazione civica sulla base delle nuove linee guida, e integrano i criteri di valutazione già deliberati dal collegio per ricomprendere anche questo insegnamento.

Perché è in questa sezione e non fra le graduatorie L’educazione civica è l’unica disciplina che tutti insegnano e nessuno ha nella propria classe di concorso. È esattamente il tipo di adempimento che arriva addosso senza essere stato studiato: per questo lo trattiamo con la stessa disciplina delle procedure.

Cambiato di recente

Non si chiama più esame di Stato

Il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha riformato l’esame del secondo ciclo, che torna a chiamarsi esame di maturità. Le regole operative dell’anno scolastico 2025/2026 sono nel decreto ministeriale 54 del 26 marzo 2026.

Ammissione

Quattro requisiti, e il comportamento pesa due volte

  1. Frequenza

    Almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salve le deroghe previste dal regolamento sulla valutazione.

  2. Prove INVALSI

    Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI. È un requisito di ammissione, non un adempimento facoltativo.

  3. Formazione scuola-lavoro

    Svolgimento delle attività secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio.

  4. Almeno sei in ogni disciplina, e almeno sei di comportamento

    Il voto va contato disciplina per disciplina, non come media. E il comportamento è un requisito autonomo.

Comportamento sotto il sei: non si è ammessi

Il consiglio di classe delibera la non ammissione. Non è una valutazione discrezionale sul complesso dell’anno: è la conseguenza prevista.

Comportamento esattamente sei: arriva un elaborato

Il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare durante il colloquio. La tematica si definisce in sede di scrutinio finale e viene comunicata al candidato entro il giorno successivo allo scrutinio, nell’area riservata del registro elettronico.

Sotto il sei in una disciplina: si può essere ammessi

In quel caso il consiglio di classe può deliberare l’ammissione con adeguata motivazione. È una facoltà, non un automatismo — e vale per le discipline, non per il comportamento.

Il colloquio parte dallo studente

Si svolge sulle quattro discipline individuate con decreto e comincia con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale. Chi ha ricevuto l’elaborato lo tratta qui.

Il filo che lega questa scheda alla precedente Il comportamento è diventato determinante per l’ammissione in tutti e due i cicli: nella secondaria di primo grado con la legge 150/2024, e qui con la riforma dell’esame. Chi insegna dovrebbe saperlo a settembre, non a giugno. La scheda sulla valutazione spiega l’altra metà.

Perché questa scheda va riletta ogni anno Le regole di ammissione stanno nella legge, ma discipline del colloquio, date e dettagli operativi cambiano con il decreto di ciascun anno. Quelle riportate qui sono dell’anno scolastico 2025/2026. Quando esce il decreto dell’anno nuovo, questa scheda si aggiorna: è costruita per essere aggiornata, non riscritta.

Intelligenza artificiale

Non è una questione di opinioni: è un regolamento

Sull’IA a scuola si legge quasi solo di opportunità e rischi in generale. Le Linee guida allegate al DM 166 del 9 agosto 2025 dicono invece una cosa molto più concreta: quali usi sono vietati, quali fanno scattare obblighi pesanti, e che cosa deve fare la scuola prima di accendere lo strumento. Vale la pena saperlo prima di usare un assistente per correggere i compiti.

La scuola non è un utente qualunque: è un «deployer»

Nel regolamento europeo sull’IA l’istituzione scolastica è il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Non è il fornitore, ma non è nemmeno un utente privato: ha obblighi propri, e cambiano a seconda del livello di rischio del sistema che accende.

Il livello di rischio non lo decide la scuola

Lo decide l’uso che se ne fa. Lo stesso identico strumento può essere a rischio limitato in una situazione e ad alto rischio in un’altra. È la finalità a spostarlo, non la marca né il prezzo.

Se il sistema parla con le persone, va detto

Per i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche — un assistente, una chat — il regolamento impone di informare chi ci parla che sta interagendo con un sistema di IA. Non è una cortesia: è un obbligo.

Prima di trattare i dati, la valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati va condotta prima di iniziare il trattamento, e le Linee guida la ritengono necessaria per l’IA data l’innovatività dello strumento. Per i sistemi ad alto rischio va integrata con la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.

Il punto che riguarda tutti

Quattro usi che nella scuola sono «ad alto rischio»

L’allegato III del regolamento europeo classifica ad alto rischio, nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, i sistemi di IA usati per:

  1. Determinare l’accesso, l’ammissione o l’assegnazione agli istituti

    Qualunque strumento che concorra a decidere chi entra, dove viene assegnato o come viene smistato.

  2. Valutare i risultati dell’apprendimento

    È il punto che tocca il lavoro quotidiano: usare un sistema di IA per valutare — non per preparare una traccia, non per suggerire un esercizio, ma per attribuire un esito — ricade qui.

  3. Valutare il livello di istruzione adeguato a una persona

    Gli strumenti che orientano o indirizzano verso un percorso piuttosto che un altro.

  4. Monitorare e rilevare comportamenti vietati durante le prove

    La sorveglianza automatica durante compiti ed esami. È esplicitamente nominata.

Vi rientra inoltre qualunque sistema che effettui profilazione di persone fisiche. La conseguenza pratica: un uso «ad alto rischio» porta con sé una serie di obblighi documentali e di valutazione che una singola scuola difficilmente sostiene da sola. Sapere prima in quale categoria si sta entrando è metà del lavoro.

Pratiche vietate, non sconsigliate

Il riconoscimento delle emozioni a scuola è vietato

Fra le pratiche che il regolamento europeo vieta, le Linee guida richiamano espressamente, con riferimento specifico al settore dell’istruzione, i sistemi capaci di individuare le emozioni di una persona all’interno degli istituti — salvo che siano destinati a motivi medici o di sicurezza. Software che promettono di misurare l’attenzione o il coinvolgimento della classe leggendo i volti ricadono qui.

Sono vietate anche: le tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli; l’attribuzione di un punteggio sociale in base al comportamento o alle caratteristiche personali, con trattamenti sfavorevoli conseguenti; la categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.

Come si scrive un prompt, secondo le Linee guida

L’inserimento di prompt deve avvenire preferibilmente senza dati personali identificativi o riconducibili ad account individuali. Vanno preferite configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione e il tracciamento degli studenti. Tradotto: il nome di un alunno dentro una chat non ci va.

Le famiglie possono dire di no all’addestramento

Studenti e famiglie devono poter decidere se i propri dati possano essere usati per addestrare i sistemi. Il diritto di non partecipare va gestito con moduli standardizzati e tempi certi, e — punto importante — la scelta non deve limitare l’accesso agli strumenti didattici.

Perché la trattiamo così Perché è l’unico modo in cui possiamo essere utili. Sull’IA in didattica ci sono già moltissime opinioni; quello che manca è qualcuno che dica dove passa il confine, con l’atto in mano. Le Linee guida rimandano poi, per gli aspetti implementativi, alle linee guida tecniche dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Un anno scolastico

Le date che tornano ogni anno

Non sono scadenze di domande: sono i termini degli adempimenti che si ripetono. Li mettiamo insieme perché la maggior parte degli errori nasce dal non sapere che esistono, non dal dimenticarli.

Settembre — apre la piattaforma della formazione per chi è in anno di prova; il dirigente designa i tutor, sentito il collegio.
Entro il 31 ottobre, di norma — approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo.
Da novembre ad aprile — almeno una riunione del GLO per le verifiche intermedie.
Fine delle lezioni — colloquio davanti al comitato per chi è in anno di prova, con il portfolio consegnato cinque giorni prima.
Entro il 30 giugno — verifica finale del GLO e PEI provvisorio per l’anno successivo: è la riunione che determina le risorse.
Entro il 31 agosto — provvedimento di conferma in ruolo, o di ripetizione, comunicato all’interessato.
PEI definitivo
di norma entro il 31 ottobre
Verifica intermedia GLO
una volta, da novembre ad aprile
Verifica finale GLO
entro il 30 giugno
Portfolio al comitato
almeno 5 giorni prima
Conferma in ruolo
entro il 31 agosto
Archivio

Gli argomenti che abbiamo trattato negli anni

Questi sono ingressi tematici, non un elenco di novità: portano a raccolte di articoli pubblicati nel tempo. Li presentiamo senza data di proposito, perché una data recente su un contenuto che non lo è sarebbe una promessa che non manteniamo. Quando una raccolta viene rivista, la revisione è dichiarata sull’articolo.

Parole

Le sigle che si danno per scontate

GLO
Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione. Elabora e approva il PEI di ciascun alunno. Da non confondere con il GLI, che opera a livello di istituto.
PEI
Piano educativo individualizzato. È del GLO, non del solo docente di sostegno.
PDP
Piano didattico personalizzato. Riguarda i disturbi specifici dell’apprendimento ed è predisposto dai docenti contitolari della classe.
UMV
Unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL. Partecipa al GLO a pieno titolo tramite un rappresentante designato dal direttore sanitario.
Comitato per la valutazione
L’organo che esprime il parere sul superamento dell’anno di prova. Il parere è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente.
Peer to peer
Le 12 ore di osservazione reciproca in classe fra docente in prova e tutor, progettate prima e rielaborate insieme dopo.

Che cosa manca ancora in questa sezione

  • Le raccolte d’archivio qui sopra non sono state riviste: sono ingressi ai contenuti esistenti, e lo diciamo invece di ripresentarli come nuovi.

Fonti di questa pagina

  • DM 226 del 16/08/2022 — percorso di formazione e periodo annuale di prova: articolo 1 (50 ore aggiuntive e obbligatorie), articolo 2 (chi è tenuto, rinvio, secondo percorso non rinnovabile), articolo 3 (180 e 120 giorni, cosa vi rientra, riduzione per part-time), articoli 6-11 (le quattro fasi, laboratori, peer to peer, on-line, portfolio), articolo 12 (tutor, massimo tre docenti), articolo 13 (colloquio, portfolio cinque giorni prima, test finale, parere non vincolante), articolo 14 (conferma, ripetizione, dirigente tecnico, termine del 31 agosto).
  • DI 182 del 29/12/2020, come modificato dal DI 153 del 2023 — modelli nazionali di PEI: articolo 3 (composizione del GLO) e articolo 4 (funzionamento e calendario delle riunioni).
  • TAR Lazio, sentenza 9795 del 14/09/2021 e Consiglio di Stato, sentenza 3196 del 26/04/2022 — annullamento e successivo ripristino del DI 182/2020.
  • Legge 1° ottobre 2024, n. 150 — modifica gli articoli 2 e 6 del D.Lgs. 62/2017: giudizi sintetici nella primaria, voto di comportamento in decimi nella secondaria di primo grado.
  • OM 3 del 09/01/2025, registrata dalla Corte dei conti il 20/01/2025 — sei giudizi sintetici e loro descrizione (allegato A); cessazione di efficacia dell’OM 172 del 04/12/2020 e delle relative Linee guida.
  • Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025 — indicazioni operative su valutazione nella primaria e comportamento nella secondaria di primo grado. Testo archiviato.
  • DM 183 del 07/09/2024 — adozione delle Linee guida per l’educazione civica dall’a.s. 2024/2025, in sostituzione integrale del DM 35 del 22/06/2020; Legge 92/2019 art. 3 (nuclei concettuali) e non meno di 33 ore annue.
  • DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 — riforma dell’esame del secondo ciclo, che torna a chiamarsi esame di maturità. DM n. 54 del 26/03/2026 — regole dell’a.s. 2025/2026: articolo 3 (requisiti di ammissione dei candidati interni, elaborato di cittadinanza in caso di comportamento pari a sei, non ammissione sotto il sei) e articolo sul colloquio (quattro discipline, riflessione iniziale del candidato). Testo scaricato e archiviato.
  • Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, allegate al DM n. 166 del 09/08/2025 — ruolo della scuola come «deployer», pratiche vietate e sistemi ad alto rischio del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) artt. 3, 5, 6, 26, 27, 50 e allegato III, trattamento dei prompt, diritto di non partecipazione all’addestramento, valutazione d’impatto. Testo scaricato e archiviato.
  • Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e DM 5669 del 12/07/2011 con le Linee guida allegate — DSA: articolo 2 (segnalazione della scuola, certificazione, consegna da parte della famiglia), articolo 4 (misure che non riducono il livello degli obiettivi), articolo 5 (Piano didattico personalizzato), articolo 6 (verifica e valutazione, esami di Stato, dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, esonero e percorso differenziato, tempi aggiuntivi del 30% alle prove di ammissione universitarie). DPR 323/1998 art. 13 — attestazione rilasciata in luogo del diploma.
Aggiornato al 27 luglio 2026. Gli adempimenti descritti si ripetono ogni anno, ma le ordinanze che li disciplinano cambiano: prima di agire fa fede l’atto dell’anno in corso, di cui riportiamo sempre gli estremi.