Concorso secondaria, PNRR3
Bandito con il DDG 2939 del 9 ottobre 2025 per i posti comuni e di sostegno della secondaria di primo e secondo grado. Le prove si sono svolte e la procedura è alla fase finale.
graduatorie in pubblicazioneConcorsi docenti · stato verificato al 27 luglio 2026
Le domande del concorso in corso sono chiuse da mesi e il TFA sostegno ha già svolto le prove di accesso. Quello che si accumula in questi mesi — abilitazione, titoli, servizio — è esattamente ciò che deciderà la posizione al prossimo bando.
In tre righe
Bandito con il DDG 2939 del 9 ottobre 2025 per i posti comuni e di sostegno della secondaria di primo e secondo grado. Le prove si sono svolte e la procedura è alla fase finale.
graduatorie in pubblicazioneProcedura parallela, bandita con il DDG 2938 del 9 ottobre 2025. Stessa architettura di prove e stessa tabella dei titoli, allegato al decreto ministeriale che disciplina il grado.
graduatorie in pubblicazioneLe assunzioni attingono alle graduatorie di merito e alle graduatorie a esaurimento. Il calendario lo fissa ogni ufficio scolastico regionale: le finestre di scelta di provincia e sede si sono aperte e chiuse a luglio, regione per regione.
chiusura entro il 31 agostoLa legge prevede l’indizione con frequenza annuale di concorsi ordinari per infanzia, primaria e secondaria, su posto comune e di sostegno. Alla data di questa pagina non risulta pubblicato alcun bando nuovo: quando esce, lo troverai qui.
art. 59 c. 10 del DL 73/2021Come leggere questa scheda Non scriviamo date di bandi futuri finché non sono in un atto pubblicato. Le previsioni circolano, ma un lettore che organizza mesi di studio su una data inventata ci rimette: preferiamo dire «non ancora pubblicato» e aggiornare il giorno stesso.
La graduatoria dei vincitori è composta da un numero di persone pari, al massimo, ai posti previsti dal bando. Può essere integrata dopo, ma solo nel limite dei posti banditi e solo per sostituire chi rinuncia all’immissione in ruolo.
La graduatoria è integrata per un triennio, a partire dall’anno di pubblicazione, con chi ha raggiunto o superato il punteggio minimo della prova orale, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso. Resta fermo il diritto dei vincitori a essere assunti prima, e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione, e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Chi resta idoneo non ha davanti un tempo indefinito: ha una finestra.
È il timore più diffuso, e il bando lo smentisce: la rinuncia al ruolo da una graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. Attenzione a non confonderla con un’altra cosa: rinunciare a una supplenza già assegnata dalle graduatorie provinciali ha conseguenze molto più pesanti, e sono scritte altrove.
Non si sorteggia e non conta l’ordine di domanda: a parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze del DPR 487/1994, cioè un elenco tipizzato di titoli e condizioni personali. Vale la pena verificarne il possesso prima, non dopo.
Le regole di questo blocco sono all’articolo 9 del DDG 2939 del 9 ottobre 2025, commi 1, 2, 3, 5 e 7. Per la differenza fra rinuncia al ruolo e rinuncia alla supplenza vedi la sezione Supplenze e nomine.
La tabella è l’allegato B al DM 205 del 26 ottobre 2023, richiamato dal bando. La valutazione complessiva non può eccedere i 50 punti: se la somma è superiore, viene ricondotta a quel limite. Riportiamo le voci valide per tutte le procedure; per le classi di strumento, canto, danza e per gli insegnanti tecnico-pratici l’allegato prevede voci aggiuntive.
| Voce | Titolo | Punti |
|---|---|---|
| A.1.1 | Titolo di accesso, in base al voto p espresso in centesimi | (p − 75) / 2 |
| A.1.2 | Abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso | 12,50 |
| A.1.3 | Abilitazione conseguita attraverso altri percorsi | 5,00 |
| B.4.1 | Inserimento in graduatoria di merito o superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto, per ciascun titolo | 12,50 |
| B.4.2 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge (DM 42/2009), per ciascun titolo | 12,50 |
| B.4.3 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo | 12,50 |
| B.4.4 | Attività di ricerca scientifica su assegno, per ciascun titolo | 12,50 |
| B.4.6 | Laurea magistrale, specialistica o diploma accademico di II livello ulteriore rispetto al titolo di accesso | 7,50 |
| B.4.7 | Laurea triennale o diploma accademico di I livello, se non è titolo di accesso alla magistrale | 3,75 |
| B.4.8 | Diploma di specializzazione universitario pluriennale non altrimenti valutato (si valuta un solo titolo) | 3,75 |
| B.4.9 | Titolo di specializzazione sul sostegno, per ciascun titolo — non valutabile se è il titolo di accesso | 5,00 |
| B.4.10 | Titolo di perfezionamento CLIL (art. 14 DM 249/2010) o titolo abilitante CLIL in un paese UE | 3,75 |
| B.4.11 | Certificazione CeCLIL o percorsi di perfezionamento CLIL, congiunti alla certificazione linguistica | 2,50 |
| B.4.12 | Certificazione linguistica C1 — enti dell’elenco riconosciuto, un solo titolo per lingua | 3,75 |
| B.4.12 | Certificazione linguistica C2 — enti dell’elenco riconosciuto, un solo titolo per lingua | 5,00 |
| B.4.13 | Master di I o II livello o perfezionamento da 60 CFU con esame finale — massimo tre titoli, in tre anni accademici diversi | 1,25 |
| B.4.14 | Titolo di specializzazione in italiano L2 (DM 92/2016) | 3,75 |
| C.1 | Servizio di insegnamento sullo specifico posto o classe di concorso, per ciascun anno | 2,00 |
| — | Certificazioni informatiche di qualsiasi tipo — DigComp 2.2, DigCompEdu, EIPASS, ECDL e simili: non compaiono nella tabella | 0,00 |
| Tetto | Valutazione complessiva dei titoli | 50,00 |
Il titolo di accesso non dà un punteggio fisso: dà (p − 75) / 2 punti, dove p è il voto riportato in centesimi. Sotto o pari a 75, zero punti. Un 110 e lode conta come 100 e porta 12,50. Se il titolo non ha un voto quantificabile si applicano 3,75 punti.
L’abilitazione presa attraverso un percorso selettivo di accesso vale 12,50 punti; la stessa abilitazione presa per altra via ne vale 5. Sono sette punti e mezzo di differenza a parità di titolo finale: è una cosa da sapere prima di scegliere dove iscriversi.
1,25 punti ciascuno, per un massimo di tre titoli, e per essere contati devono essere stati conseguiti in tre anni accademici diversi. Tre master presi nello stesso anno accademico non valgono 3,75: ne vale uno.
L’insegnamento su posto di sostegno è valutato solo nella specifica procedura e sullo specifico grado, e il servizio su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Chi ha alternato le due cose deve contarle separatamente.
Esistono due sistemi di punteggio, con due tabelle diverse, scritte in due atti diversi. Le graduatorie provinciali per le supplenze usano gli allegati dell’ordinanza sulle GPS. Il concorso usa l’allegato B del decreto ministeriale. Confonderli è l’errore che costa di più, perché porta a comprare un titolo per un obiettivo su cui quel titolo non incide.
| Titolo | Graduatorie GPS | Concorso |
|---|---|---|
| Certificazione DigCompEdu | 2,00 | non prevista |
| Certificazione DigComp 2.2 | 1,00 | non prevista |
| Certificazioni informatiche già valutate nei bienni precedenti | 0,50 | non previste |
| Certificazione linguistica B2 | 3,00 | non prevista |
| Certificazione linguistica C1 | 4,00 | 3,75 |
| Certificazione linguistica C2 | 6,00 | 5,00 |
Nelle GPS le certificazioni informatiche hanno un tetto complessivo di 4 punti, comprensivo dei titoli già riconosciuti, e le linguistiche si contano una per lingua, senza tetto complessivo. Al concorso le linguistiche entrano solo dal livello C1 in su.
Servono insieme due cose: la laurea magistrale (o diploma accademico di II livello, o titolo equipollente) coerente con la classe di concorso, e l’abilitazione all’insegnamento per quella specifica classe. Il titolo di studio da solo non basta.
Serve l’abilitazione per la specifica classe di concorso, oppure i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. È la porta con i requisiti di studio più bassi, non quella senza requisiti.
Serve il titolo di specializzazione per le attività di sostegno del grado per cui si concorre. Le procedure sul sostegno sono distinte da quelle su posto comune, e distinte fra primo e secondo grado.
Fermo restando il titolo di studio, può partecipare anche chi nei cinque anni precedenti ha svolto almeno tre anni scolastici di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si concorre. È il canale che consente di partecipare senza abilitazione.
La regola che chiude tutte le porte Si presenta istanza in un’unica regione e per una sola classe di concorso, a pena di esclusione, distintamente per la secondaria di primo e di secondo grado e per le procedure sul sostegno. Chi partecipa a più procedure lo fa con un’unica istanza in cui le indica tutte. La scelta della regione è quindi una scelta strategica, non amministrativa: si fa una volta sola.
La prova scritta è computer-based ed è valida per tutte le classi di concorso: il risultato ottenuto nell’unica prova svolta viene riportato in ciascuna procedura a cui si partecipa. Vale 100 punti.
È ammesso all’orale un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso nella regione per quella classe, a condizione di aver conseguito almeno 70 punti su 100 allo scritto. Passano anche i pari merito dell’ultimo ammesso. Il triplo dei posti è un tetto, non una garanzia: sotto 70 non si entra comunque.
L’orale vale 100 punti e si supera con almeno 70. Dove l’allegato del decreto prevede anche una prova pratica, si hanno 100 punti per la pratica e 100 per il colloquio, e il voto finale è la media aritmetica delle due: il minimo di 70 vale sulla media.
La valutazione dei titoli — massimo 50 punti — è effettuata solo per chi ha superato tutte le prove. Non serve ad ammettere: serve a ordinare. Per questo un curriculum ricco non compensa mai uno scritto sotto 70.
Nel concorso in corso era prevista anche la partecipazione con riserva per chi era iscritto ai percorsi abilitanti o di specializzazione: la riserva si scioglieva conseguendo il titolo entro il 31 gennaio 2026, con dichiarazione da presentare entro il 2 febbraio 2026, e nelle more i candidati non erano convocabili alle prove orali. È una clausola che si ripete: chi è a metà di un percorso abilitante dovrebbe cercarla nel bando prima di ogni altra cosa.
Il decreto del Ministero dell’università n. 926 del 26 giugno 2026 ha autorizzato l’avvio dell’XI ciclo per l’anno accademico 2025/2026 con 30.241 posti, ripartiti fra gli atenei nella tabella A allegata al decreto. Il ciclo rientra in un piano triennale da 90.000 posti complessivi.
I test preselettivi si sono tenuti la mattina del 14 luglio per l’infanzia, del 15 per la primaria, del 16 per la secondaria di primo grado e del 17 luglio 2026 per la secondaria di secondo grado. Le date sono fissate dal decreto per tutti gli indirizzi.
Il decreto dà conto di una modifica che consentirebbe di erogare fino al 20% del monte ore in modalità telematica, esclusi laboratorio e tirocinio, e precisa che sarà formalizzata entro l’avvio delle lezioni. Finché non lo è, il riferimento resta la regola precedente: nessuna offerta può promettere di più.
La specializzazione sul sostegno è titolo di accesso alle procedure sul sostegno — e in quel caso non porta punti — ma vale 5 punti come titolo ulteriore rispetto a quello di accesso. E il servizio sul sostegno si valuta solo nelle procedure sul sostegno.
I bandi con le domande, le tasse e le date delle prove scritte e orali li pubblica ogni singolo ateneo, entro i vincoli del decreto ministeriale: i termini di iscrizione dell’XI ciclo sono scaduti a luglio 2026. I percorsi vanno conclusi entro il 30 giugno 2027.
DDG n. 2939 del 09/10/2025 — bando del concorso per la secondaria di I e II grado: articolo 4 (requisiti e riserve), articolo 5 (articolazione), articolo 8 (punteggi delle prove e dei titoli), articolo 9 (graduatorie di merito, idonei al 30%, validità triennale, effetti della rinuncia), articolo 10 (una sola regione e una sola classe). Testo scaricato da mim.gov.it e archiviato.Allegato B al DM 26/10/2023, n. 205 — tabella dei titoli valutabili e ripartizione dei punteggi, tetto di 50 punti. Testo scaricato da mim.gov.it e archiviato.OM 27 del 16/02/2026, allegati A — punti B.14 e B.17: valori delle certificazioni linguistiche e informatiche nelle graduatorie provinciali, usati nella tabella di confronto.DM MUR n. 926 del 26/06/2026 — avvio dell’XI ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno: posti autorizzati, date dei test preselettivi, termine di conclusione dei percorsi, quota telematica in corso di formalizzazione.DL 25/05/2021, n. 73, art. 59 c. 10 — indizione con frequenza annuale dei concorsi ordinari, richiamato nelle premesse del bando.DPR 09/05/1994, n. 487, art. 5 c. 4 — preferenze applicabili a parità di punteggio.Dal più recente. Le date sono quelle vere di pubblicazione: qui dentro c’è anche materiale d’archivio, e preferiamo dirlo.