Decreti
Nuovo PEI e GLO: le fasce ufficiali delle ore di sostegno e le date che il decreto fissa
Il PEI e il GLO letti sul decreto interministeriale 182/2020 e sul correttivo 153/2023: chi scrive il piano, le quattro date dell'anno scolastico, le fasce ufficiali delle ore di sostegno scuola per scuola e le tre novità che riguardano le superiori.

Il Piano educativo individualizzato è il documento che stabilisce, per ogni alunna e ogni alunno con disabilità, che cosa la scuola farà durante l’anno: obiettivi, strumenti, criteri di valutazione e la proposta del numero di ore di sostegno. Intorno a quel documento circolano molte informazioni imprecise, e quasi sempre manca la cosa che serve davvero: su quale articolo di quale decreto sta scritta la regola che si sta citando.
Qui facciamo l’opposto. Ogni affermazione che segue è letta sul testo dell’atto, e per ciascuna indichiamo articolo e comma, così che chiunque possa andare a controllare di persona.
Quali atti valgono, e quali allegati
La disciplina del PEI è contenuta nel decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, adottato in attuazione dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Quel decreto è stato modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, firmato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto non è fatto solo di articoli: gli allegati ne sono parte integrante, e sono quelli che si usano tutti i giorni (articolo 1, comma 2):
- Allegato A1 — modello di PEI per la scuola dell’infanzia;
- Allegato A2 — scuola primaria;
- Allegato A3 — scuola secondaria di primo grado;
- Allegato A4 — scuola secondaria di secondo grado;
- Allegato B — le Linee guida;
- Allegato C — la scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento;
- Allegato C1 — la tabella dei fabbisogni di risorse professionali.
Il decreto del 2023 ha modificato tutti e sette gli allegati (articolo 13) e li ha ripubblicati per intero: chi lavora ancora sui modelli scaricati prima di quella data sta usando moduli superati.
Una precisazione utile a orientarsi fra le fonti: il decreto del 2020 fu annullato dal TAR del Lazio e poi ripristinato dal Consiglio di Stato, ed è il motivo per cui su questo argomento circolano ancora ricostruzioni contraddittorie, spesso ferme al 2021. La vicenda, con gli estremi delle due sentenze, è riassunta nella nostra sezione Didattica.
Chi scrive il PEI: il GLO
Il PEI non lo scrive l’insegnante di sostegno. Lo elabora e approva il GLO, il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 3, comma 9).
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato; i docenti di sostegno, in quanto contitolari, ne fanno parte (comma 1). Partecipano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola e, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL, che vi prende parte «a pieno titolo» tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario (commi 2 e 3).
Il comma 4 stabilisce che è assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità, «nel rispetto del principio di autodeterminazione».
Due punti che nella pratica generano discussioni, e che il decreto risolve in modo netto:
- L’esperto portato dalla famiglia. Il dirigente scolastico può autorizzarne, ove richiesto, non più di uno, e la sua partecipazione «ha valore consultivo e non decisionale» (comma 6).
- La composizione è un atto formale. A inizio anno il dirigente, sulla base della documentazione agli atti, definisce con proprio decreto la configurazione del GLO (comma 8).
Quando approva il PEI, il GLO deve tenere «in massima considerazione ogni apporto» di chi è ammesso ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai partecipanti (comma 9). Ai componenti, infine, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese (comma 10).
Le date che il decreto fissa
L’anno del GLO ha quattro appuntamenti, scritti negli articoli 4 e 16.
- Entro il 30 giugno — il PEI provvisorio per l’anno successivo, per chi ha ricevuto la certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (articolo 16, comma 1).
- Di norma entro il 31 ottobre — approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo (articolo 4, comma 1). L’espressione «di norma» è nel testo dell’atto: non è un termine perentorio.
- Almeno una volta da novembre ad aprile — la riunione per annotare le revisioni ed effettuare le verifiche intermedie (comma 2).
- Entro il 30 giugno — la verifica finale e le proposte sul fabbisogno di risorse per l’anno successivo (comma 3).
C’è una quinta data, che riguarda il dirigente e non il GLO: la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno va trasmessa all’Ufficio scolastico regionale entro il 30 giugno (articolo 18, comma 4, lettera a).
Come funzionano le riunioni, e che cosa è cambiato nel 2023
Il decreto del 2023 è intervenuto proprio qui, con una modifica di due parole che vale la pena leggere per esteso.
Il testo del 2020 diceva: «Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione». L’articolo 3 del decreto 153/2023 ha soppresso le parole «in orario scolastico». Il vincolo che resta è dunque uno solo: ore non coincidenti con l’orario di lezione, salvo motivata necessità.
Le altre regole di funzionamento, tutte all’articolo 4:
- il GLO è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza (comma 4): l’assenza di una componente non blocca i lavori;
- le riunioni possono svolgersi a distanza, in modalità telematica sincrona (comma 6);
- la convocazione spetta al dirigente o a un suo delegato, con congruo preavviso per favorire la più ampia partecipazione (comma 7);
- di ogni riunione si redige verbale, firmato da chi presiede e da un segretario verbalizzante individuato di volta in volta fra i presenti (comma 8);
- i membri del GLO hanno accesso al PEI approvato e ai verbali (comma 9).
Le ore di sostegno: da dove nasce la proposta
È la parte più fraintesa, e merita di essere detta con precisione.
La proposta del numero di ore nasce dentro il PEI: il piano «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe». Le Linee guida (Allegato B) chiariscono subito dopo che si tratta di una proposta, «soggetta a vagli successivi»: non è l’assegnazione, che avviene per altra via.
Le stesse Linee guida fissano tre limiti che raramente vengono riportati:
- le ore sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato, e «non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola»;
- «In nessun caso può essere richiesto personale di sostegno per coprire esigenze di mera assistenza, materiale ma anche educativa, o di accompagnamento»;
- è escluso «categoricamente» l’impiego della risorsa sostegno per sostituire docenti assenti.
E soprattutto un principio che ribalta un’idea diffusa: l’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica. Le Linee guida lo spiegano con un esempio esplicito: un alunno non vedente ha invalidità del 100% ed è in situazione di gravità, ma se la disabilità visiva non comporta problemi cognitivi e di apprendimento, la restrizione della partecipazione può essere «lieve» sull’apprendimento e la socializzazione e «molto elevata» sulla comunicazione — con il risultato che le ore di sostegno didattico si collocano in fascia bassa, mentre il bisogno grande è di assistenza alla comunicazione, che è una risorsa diversa e la assegna un altro ente.
Le fasce ufficiali, scuola per scuola
Il GLO formula la proposta nell’ambito dei range indicati nella tabella dell’Allegato C1 (articolo 18, comma 3). Questa è la tabella, trascritta dall’allegato ufficiale:
| Grado di scuola | Lieve | Media | Elevata | Molto elevata | Massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Infanzia | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–25 | 25 ore |
| Primaria | 0–5 | 6–11 | 12–16 | 17–22 | 22 ore |
| Secondaria di I grado | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–18 | 18 ore |
| Secondaria di II grado | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–18 | 18 ore |
Le fasce non si riferiscono alla diagnosi ma all’entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio o dimensione, tenendo conto dei fattori ambientali implicati. La colonna «assente» esiste nella tabella e non ha un intervallo orario associato.
Uscire dal range è possibile, ma solo in via eccezionale: le Linee guida lo consentono «solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare», e in quel caso si attiva una procedura di rivedibilità del Profilo di Funzionamento, che può modificare l’entità delle difficoltà e quindi i range attribuibili.
Va aggiunto che quando si chiede un aumento delle ore, le Linee guida non ritengono sufficiente descrivere i bisogni: chiedono di dimostrare che le ore già assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi riferiti all’alunno e concentrati dove il PEI indica le esigenze maggiori.
Tre novità del correttivo 2023 che cambiano la vita alle superiori
1. L’esonero da una o più discipline non c’è più. Il modello del 2020 prevedeva, fra le voci da indicare, «se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio»: quella lettera d) è stata soppressa. Al suo posto, all’articolo 10, comma 1, è stata inserita una frase che non lascia margini: «Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi» (articolo 6 del DI 153/2023).
2. Voti per disciplina, anche quando le discipline sono aggregate. Nella stessa modifica: «Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina».
3. Il percorso differenziato non è una porta che si chiude. È forse la novità più importante e la meno raccontata. Il decreto del 2023 ha inserito un articolo 10 bis: per gli studenti delle superiori che seguono percorsi didattici differenziati è ammessa, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso personalizzato con verifiche equipollenti — quello che porta al titolo di studio. A due condizioni alternative:
- senza prove integrative, se il consiglio di classe esprime parere favorevole a maggioranza;
- con il superamento di prove integrative sulle discipline e sugli anni di corso seguiti in modo differenziato, se il parere del consiglio di classe è contrario, con decisione assunta a maggioranza.
Detto altrimenti: la scelta del percorso differenziato, fatta magari in prima superiore, non è irreversibile, e la strada del rientro è scritta in un articolo di decreto.
Il cambio di nome che non è solo un cambio di nome
Nel testo del 2020 il GLO doveva segnalare il «debito di funzionamento». Il correttivo ha sostituito quell’espressione con «supporti al funzionamento» (articolo 10 del DI 153/2023, che modifica l’articolo 18), e ha rinominato di conseguenza l’Allegato C.
Non è cosmesi: si passa dal misurare quanto manca alla persona al descrivere quanto serve al contesto per abbattere le barriere — che è poi la logica bio-psico-sociale dell’ICF su cui il PEI dichiara di fondarsi (articolo 2, comma 1, lettera b).
Nella stessa direzione vanno due ritocchi all’articolo 3: è stata soppressa la menzione dello psicopedagogista fra le figure professionali interne (comma 5) ed è stata aggiunta l’assistenza specialistica fra i compiti degli specialisti che possono essere chiamati alle riunioni (comma 7).
Se il Profilo di Funzionamento non c’è
Il decreto muove dal presupposto che esista il Profilo di Funzionamento, definito «documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI» (articolo 5, comma 1). In gran parte del Paese, però, quel documento non è ancora stato redatto.
Il correttivo del 2023 ha affrontato il problema aggiungendo un comma all’articolo 21: «In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato».
È una disposizione pratica e va conosciuta: l’assenza del Profilo di Funzionamento non è un motivo per non redigere il PEI.
Dove si compila
I modelli sono resi disponibili in versione digitale, da compilare in modalità telematica, con accesso tramite il sistema SIDI da parte delle istituzioni scolastiche e dei componenti dei GLO, abilitati con apposite credenziali (articolo 19, comma 2). Il correttivo ha aggiunto che le credenziali hanno «livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».
Che cosa questo articolo non copre
Due avvertenze, per onestà verso chi legge.
Le risorse per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione non le assegna la scuola: sono attribuite dagli Enti preposti, sulla base delle richieste complessive dei dirigenti scolastici e secondo l’accordo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 (articolo 18, comma 5). Quantità e modalità possono quindi variare da territorio a territorio.
Sul decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 — la riforma dell’accertamento della disabilità e del progetto di vita — conviene invece dire subito la cosa che più interessa a chi lavora nella scuola, perché in giro si legge di tutto: quel decreto non cambia il PEI. Il testo, che abbiamo letto per intero nella versione vigente, non nomina mai il Piano educativo individualizzato. A cambiare è il passaggio a monte.
La riforma che arriva prima del PEI, e quando arriva davvero
Il decreto legislativo 62/2024 fa confluire in un’unica valutazione di base una serie di accertamenti oggi separati, e fra questi c’è anche l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, quello previsto dall’articolo 5 del DLgs 66/2017: cioè esattamente il documento da cui il PEI discende.
Le date, lette sull’articolato vigente:
- il decreto è in vigore dal 30 giugno 2024 (articolo 40, comma 1);
- dal 1° gennaio 2025 è partita una sperimentazione di ventiquattro mesi, cioè fino al 31 dicembre 2026, applicata «a campione» e con differenziazione geografica fra Nord, Centro e Sud (articolo 33);
- sul resto del territorio nazionale le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 (articolo 40, comma 2). Dalla stessa data la gestione del procedimento passa in via esclusiva all’INPS (articolo 9, comma 1).
Nel frattempo l’articolo 35 tutela chi ha già un riconoscimento: i diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore sono mantenuti fino al 31 dicembre 2026, e alle istanze di accertamento presentate entro quella data si applicano le disposizioni previgenti. Chi possiede una certificazione ai sensi della legge 104/1992 rilasciata prima del 1° gennaio 2027 può inoltre chiedere l’elaborazione del progetto di vita senza passare dalla valutazione di base.
In sintesi, per l’anno scolastico che sta per cominciare: il PEI si redige come descritto qui sopra, sul decreto 182/2020 modificato dal 153/2023. La riforma riguarda il documento che sta prima, e fuori dai territori in sperimentazione entra a regime dal 1° gennaio 2027.
Gli atti da cui è tratto questo articolo
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 — adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, e modalità di assegnazione delle misure di sostegno.
- Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153 — disposizioni correttive al DI 182/2020.
- Allegato B al DI 182/2020 nella versione sostituita dal DI 153/2023 — Linee guida.
- Allegato C1 nella versione sostituita dal DI 153/2023 — tabella dei fabbisogni di risorse professionali.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 — norme per la promozione dell’inclusione scolastica.
- Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, articoli 9, 33, 35 e 40 — letto nel testo vigente, per le sole date di applicazione.
I testi sono pubblicati dal Ministero dell’istruzione e del merito nella sezione dedicata all’inclusione e al nuovo PEI. Le citazioni riportate fra virgolette in questo articolo sono trascritte da quei testi.
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