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Decreti

TFA sostegno XI ciclo: prove, frequenza e il 20% di lezioni a distanza. I corsi chiudono entro il 30 giugno 2027

Il decreto MUR n. 926 del 26 giugno 2026 ha autorizzato l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2025/2026, nei quattro gradi di istruzione. I test preselettivi si sono svolti dal 14 al 17 luglio; da qui in avanti contano i bandi degli atenei, le regole di frequenza e il termine del 30 giugno 2027.

Redazione MondoIstruzione 26 Agosto 2026

Che cosa è stato deciso. Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 926 del 26 giugno 2026 autorizza l’avvio, per l’anno accademico 2025/2026, dell’XI ciclo dei percorsi di formazione per la specializzazione sulle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Riguarda tutti e quattro i gradi: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado (art. 1, comma 1).

Quanti posti, e perché il numero va letto con attenzione

Nelle premesse del decreto si legge che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la nota del 25 marzo 2026 n. 7496, ha comunicato il fabbisogno per l’attivazione dell’XI ciclo, distribuito su base regionale per ciascun grado di istruzione, per un totale di 30.241 posti.

Quel numero è il fabbisogno rilevato, non il totale dei posti che ciascun ateneo può mettere a bando: i posti effettivamente autorizzati alle singole istituzioni sono indicati nella Tabella A allegata al decreto, che ne costituisce parte integrante (art. 1, comma 2). Chi cerca il numero della propria sede lo trova lì, ateneo per ateneo, e non in un totale nazionale.

Il contesto più ampio è scritto nelle stesse premesse: il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno dato parere favorevole all’avvio dei percorsi per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, per un numero complessivo di 90.000 posti. L’XI ciclo è una porzione di quel triennio, non un provvedimento isolato.

Le prove: quelle già fatte e quelle che restano

Le prove di accesso sono tre: un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale. Le modalità sono disciplinate dal DM 8 febbraio 2019 n. 92 e dal DM 7 agosto 2020 n. 90 (art. 1, comma 3).

Le date dei test preselettivi sono state fissate dal decreto e si sono già svolte, la mattina:

  • 14 luglio 2026 – scuola dell’infanzia;
  • 15 luglio 2026 – scuola primaria;
  • 16 luglio 2026 – scuola secondaria di I grado;
  • 17 luglio 2026 – scuola secondaria di II grado.

Il test preliminare è fatto di 60 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui almeno 20 sulle competenze linguistiche e la comprensione del testo in italiano; la risposta esatta vale 0,5 punti, quella errata o mancata zero, e la prova dura due ore (art. 4, comma 2 del DM 92/2019).

Il punteggio del preselettivo non conta per la graduatoria finale. Lo ha stabilito il DM 90/2020, che ha aggiunto all’art. 4, comma 3 del DM 92/2019 la frase: il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. Il preselettivo serve a passare, non ad accumulare vantaggio.

Da qui in avanti decide l’ateneo. Lo dice il decreto stesso: gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi (art. 1, comma 3). Calendari delle prove scritte e orali, esiti, immatricolazioni e avvio delle lezioni si leggono sul sito e all’albo dell’università in cui si concorre, non su una pagina nazionale.

Chi non fa tutta la selezione

Il decreto tiene distinti due gruppi, e la differenza non è piccola: uno salta il preselettivo, l’altro entra direttamente al corso.

Chi salta il test preselettivo

Sono i soggetti dell’art. 4, comma 3-bis del DM 92/2019, comma introdotto dal DM 90/2020 in attuazione dell’art. 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (art. 2, comma 1 del DM 926). Accedono direttamente alle prove successive:

  • chi, nei dieci anni scolastici precedenti, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
  • i candidati indicati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Attenzione al dettaglio che pesa: il servizio deve essere sul sostegno e nello stesso grado della procedura a cui si partecipa. Tre anni di sostegno alla primaria non aprono la porta alla procedura per la secondaria.

Chi entra direttamente al corso

Sono i soggetti dell’art. 4, comma 4 del DM 92/2019, che quel decreto ammette in soprannumero: chi, nei cicli di specializzazione precedenti, ha sospeso il percorso oppure, pur essendo in posizione utile, non si è iscritto; chi è risultato vincitore di più procedure e ha esercitato le relative opzioni; chi è stato inserito nelle graduatorie di merito ma non in posizione utile.

Per loro il DM 926 pone un limite preciso: sono ammessi esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga gestita fra le università con apposite convenzioni (art. 2, comma 2). E per questo gruppo il decreto consente agli atenei di attivare i corsi anche prima che la selezione dell’XI ciclo sia conclusa (art. 1, comma 6).

La frequenza: il 20% che si può perdere e quello che non si può

È la parte che pesa di più su chi lavora, ed è anche quella raccontata peggio. Il decreto distingue.

  • Insegnamenti: le assenze sono ammesse nella misura del 20% di ciascun insegnamento, e il monte ore corrispondente va recuperato con modalità definite dai titolari degli insegnamenti (art. 3, comma 2).
  • Tirocinio e laboratori: vige l’obbligo integrale di frequenza. Nessuna percentuale, nessun recupero: si frequenta tutto.

Le lezioni a distanza: fino al 20%, ed è una novità

Il decreto consente l’erogazione di una quota di attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20% del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio (art. 3, comma 3).

Non era così prima. L’allegato C del DM 30 settembre 2011 prevedeva che per gli insegnamenti non è possibile utilizzare la formazione on-line. La richiesta di cambiare è arrivata dall’Università di Torino e dal Coordinamento dei direttori dei corsi di specializzazione; il Consiglio universitario nazionale si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 aprile 2026. Il decreto apre nelle more della modifica formale dell’allegato C, dando atto che la modifica sarà formalizzata entro l’avvio delle lezioni dell’XI ciclo.

Il termine che ordina tutto il resto

I corsi dell’XI ciclo devono concludersi entro il 30 giugno 2027, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DM 92/2019 (art. 1, comma 5). È il vincolo da cui discendono i calendari serrati degli atenei: tutto quello che viene dopo – lezioni, laboratori, tirocinio, esame finale – deve stare dentro quella data.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati con un titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti sull’ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane. Il titolo è poi valutato ai fini dell’ammissione dalla commissione esaminatrice nominata dall’ateneo (art. 3, comma 4).

Dove si guarda se qualcosa cambia

Il decreto indica una via sola per le correzioni: per le rettifiche di errori materiali e per gli eventuali errata corrige relativi al decreto e ai suoi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (art. 3, comma 5). Un cambiamento che non passa di lì, o dal bando del proprio ateneo, non è ancora un cambiamento.

Fonti: decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 926 del 26 giugno 2026 con la Tabella A allegata; DM MIUR n. 92 dell’8 febbraio 2019; decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020. I riferimenti fra parentesi rimandano agli articoli dei rispettivi decreti.

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