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Quali titoli danno punteggio nelle graduatorie ATA, profilo per profilo: la tabella completa del DM 89/2024
La laurea vale 2 punti per l'assistente amministrativo e zero per il collaboratore scolastico. Tutte le voci delle sei tabelle di valutazione del decreto messe a confronto, con le condizioni che rendono valido un attestato e quelle che lo rendono carta straccia.

In due righe. Nelle graduatorie ATA di terza fascia non esiste un punteggio unico: il decreto allega sei tabelle diverse, una per gruppo di profili, e lo stesso titolo può valere due punti in una e non essere previsto nell’altra. Il diploma di laurea vale 2 punti per l’assistente amministrativo e non compare fra le voci valutabili del collaboratore scolastico; la qualifica socio-assistenziale vale 1 punto per il collaboratore e non è prevista per l’amministrativo. Prima di conseguire un titolo conviene quindi verificare in quale tabella finite, perché è la tabella a decidere se quel titolo vale qualcosa.
Aggiornato al 13 agosto 2026. I punteggi riportati sono quelli dell’Allegato A del decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, l’ultimo emanato. Il decreto per il triennio 2027/2030 non è ancora stato pubblicato: questa pagina viene aggiornata il giorno in cui esce.
Sei tabelle, non una
L’Allegato A del decreto contiene sei tabelle di valutazione, e la prima cosa da fare è sapere qual è la vostra:
- A/1 — assistente amministrativo
- A/2 — assistente tecnico, cuoco, infermiere
- A/3 — guardarobiere
- A/4 — operatore dei servizi agrari
- A/5 — collaboratore scolastico
- A/6 — operatore scolastico
Chi presenta domanda per più profili viene valutato in ciascuna graduatoria con la tabella di quel profilo. È il motivo per cui due persone con gli stessi titoli possono trovarsi in posizioni molto diverse in due graduatorie della stessa scuola.
Sull’ultima tabella serve una precisazione, perché riguarda un profilo che oggi esiste sulla carta ma non produce supplenze. L’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha spostato all’anno scolastico 2027/2028 la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale ATA. Il Ministero, nella nota n. 10009 del 15 aprile 2026, ne trae la conseguenza applicativa e parla espressamente della non attivazione del profilo di operatore scolastico per l’anno scolastico 2026/2027. La tabella A/6 quindi c’è, ed è quella che troverete se farete domanda per quel profilo, ma il momento in cui comincerà a produrre chiamate coincide con il triennio che si apre nel 2027.
Lo stesso titolo, sei valori diversi
Questa è la tabella che manca quasi ovunque, e serve prima di spendere un euro o un mese di tempo. Le caselle vuote non sono dimenticanze: sono voci che in quella tabella non esistono, e un titolo non previsto non vale zero virgola qualcosa, vale zero.
| Titolo | A/1 amministrativo | A/2 tecnico, cuoco, infermiere | A/3 guardarobiere | A/4 servizi agrari | A/5 collaboratore | A/6 operatore scolastico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo di studio di accesso | media dei voti | media dei voti | media dei voti | media dei voti | media dei voti | media dei voti |
| Diploma di laurea | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Diploma di maturità come titolo aggiuntivo | — | — | 3 | 3 | — | — |
| Qualifica professionale su trattazione testi o gestione amministrativa | 1,50 | — | — | — | — | — |
| Attestato di dattilografia o servizi meccanografici | 1 | — | — | — | — | — |
| Idoneità in precedente concorso pubblico | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Certificazioni informatiche e digitali (una sola) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tre letture che conviene fare su questa tabella.
La laurea non vale per tutti. È prevista solo nelle tabelle A/1 e A/2, dove porta 2 punti. Per collaboratore scolastico, operatore scolastico, guardarobiere e operatore dei servizi agrari il decreto non prevede alcuna voce per la laurea: chi ha una laurea e fa domanda come collaboratore scolastico la può dichiarare, ma non troverà una riga della tabella che le assegni un punteggio. Vale invece come titolo di accesso, con la sua media, se è il titolo con cui si entra.
Il diploma di maturità come titolo aggiuntivo esiste solo in due tabelle. Guardarobiere e operatore dei servizi agrari si accede con una qualifica professionale specifica: chi possiede anche un diploma di maturità si vede riconoscere 3 punti, che sono il punteggio più alto attribuito a un singolo titolo di cultura in tutto l’allegato. Negli altri profili quella riga non c’è.
Le qualifiche socio-assistenziali valgono solo per i due profili di collaborazione. Un punto pieno, quattro volte una certificazione informatica, ma soltanto nelle tabelle A/5 e A/6. Il decreto aggiunge una condizione temporale che va verificata prima di iscriversi a un corso: le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell’IeFP, di competenza regionale ma con valore nazionale, mentre restano valide tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni.
Su questa voce, però, va detta una cosa che quasi nessuno dice: quel punto non è una certezza. Le due frasi del decreto tirano in direzioni opposte, perché la riga nomina espressamente le qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni e poi chiede che quelle dal 2012 in poi siano IeFP. Il repertorio nazionale dell’IeFP (Accordo in Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 155/CSR del 1º agosto 2019) contiene ventisei figure di operatore, tutte industriali, artigiane e dei servizi: quella figura lì non c’è. La UIL Scuola ha chiesto al Ministero, il 17 febbraio 2025, una FAQ che chiarisse il punto; a oggi non risulta pubblicata, e intanto alcune scuole quel punto lo attribuiscono e altre no. Chi sta valutando se pagare un corso per un punto dovrebbe saperlo prima. E vale solo qui: nelle graduatorie permanenti dei ventiquattro mesi le tabelle stanno dentro i bandi regionali e possono non prevedere affatto questa voce — nel bando campano del 21 aprile 2026 per collaboratore scolastico, fra i titoli di cultura, c’è soltanto il titolo di studio d’accesso.
La condizione che rende valido un attestato, scritta nel decreto
C’è un passaggio del decreto che vale la pena leggere per intero, perché è la riga che separa un attestato che porta punti da uno che non ne porta. Sta nella tabella A/1, al punto sull’attestato di dattilografia e servizi meccanografici, ed è testuale:
«Gli attestati sono rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici.»
Il decreto dice quindi due cose distinte, e la seconda è quella che di solito si perde: che il corso possa essere gestito da un privato non basta, deve essere stato istituito da un ente pubblico. Sono due verifiche diverse, e la domanda da fare per iscritto prima di iscriversi è la seconda: da quale ente pubblico è istituito questo corso.
La stessa logica governa la voce da 1,50 punti della tabella A/1: vale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845 del 1978, oppure le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 30 giugno 2015, riferite al Repertorio nazionale dei titoli di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013. E devono riguardare la trattazione di testi o la gestione dell’amministrazione con strumenti di videoscrittura o informatici: una qualifica regionale su tutt’altra materia non rientra in quella riga.
Una precisazione che riguarda solo l’assistente amministrativo, contenuta nella nota 6: gli attestati che riguardano competenze informatiche di base o avanzate trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1, cioè quello da 1 punto. La condizione sull’ente pubblico resta anche in quel caso, e la valutazione non spetta se il corso ha già prodotto un titolo valutato altrove.
La certificazione digitale non è un titolo che dà punti
È l’equivoco più costoso di tutta la procedura, e nasce da una confusione fra due cose diverse.
La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un titolo di accesso: per sette profili su otto senza quella la domanda non è ammissibile, e possederla non aggiunge un solo punto. L’unico profilo che non la richiede è il collaboratore scolastico, e proprio per questo nella sua tabella, la A/5, la voce sulle certificazioni informatiche non porta la dicitura «diverse dalla certificazione internazionale»: per quel profilo la certificazione digitale rientra fra le certificazioni informatiche valutabili e vale 0,25 punti.
Il decreto definisce quella certificazione richiamando testualmente la Dichiarazione congiunta n. 5 allegata al contratto collettivo del 18 gennaio 2024: è la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale, che deve essere registrata presso il medesimo ente, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria e attestare il superamento di un test finale su sistemi operativi, videoscrittura, fogli elettronici e posta elettronica.
Da questa definizione discendono tre verifiche concrete, tutte da fare prima di conseguire la certificazione e non dopo:
- l’organismo che la rilascia deve essere accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale, che in Italia è Accredia;
- la certificazione deve risultare registrata presso quell’ente, e il nominativo dev’essere reperibile nella sua banca dati;
- deve essere in corso di validità nel momento in cui ci si iscrive in graduatoria, che è un requisito temporale a sé e non coincide con la data in cui l’avete conseguita.
Nel triennio in corso questa non è stata una questione teorica: il decreto, all’articolo 2 comma 6, aveva fissato al 30 aprile 2025 il termine per acquisire la certificazione a chi ne era privo, stabilendo che decorso quel termine si decade dalle graduatorie. Chi non era in regola è stato depennato. Per il prossimo triennio il meccanismo va riscritto nel nuovo decreto e oggi non si può darlo per identico, ma la definizione di quella certificazione viene dal contratto collettivo e non dal singolo bando.
Sulle certificazioni informatiche diverse da quella di accesso, invece, il conto è presto fatto: si valuta un solo titolo, per 0,25 punti, in tutte e sei le tabelle. Averne quattro produce lo stesso punteggio di averne una. E c’è un limite ulteriore, nell’avvertenza L: per chi ha già presentato domanda di inserimento, aggiornamento o conferma fino al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 non si procede a rivalutazione del punteggio già ottenuto per quelle certificazioni.
Il servizio pesa più di qualunque titolo
Qui sta la proporzione che rimette in scala tutto il resto. Il servizio specifico nel profilo, prestato in scuole statali, vale 6 punti per anno scolastico, cioè 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno. È lo stesso valore in tutte e sei le tabelle.
Un anno di supplenze vale quindi ventiquattro volte una certificazione informatica, e tre volte una laurea per i profili in cui la laurea è prevista.
Le altre voci di servizio, invece, cambiano da tabella a tabella, ed è una differenza che quasi nessuno riporta:
| Voce di servizio | A/1 e A/2 | A/3, A/4, A/5, A/6 |
|---|---|---|
| Servizio specifico nel profilo, scuole statali | 6 punti per anno, 0,50 al mese | 6 punti per anno, 0,50 al mese |
| Altro servizio nelle stesse scuole | 1,20 punti per anno, 0,10 al mese | 1,80 punti per anno, 0,15 al mese |
| Servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici | 0,60 punti per anno, 0,05 al mese | 0,60 punti per anno, 0,05 al mese |
Quattro regole generali sul servizio, tutte scritte nelle avvertenze e nelle note, e ciascuna sposta il conto:
Il servizio non statale vale la metà e non abilita. L’avvertenza F riduce alla metà il punteggio del servizio prestato in scuole paritarie, parificate, convenzionate, sussidiate o legalmente riconosciute, e precisa che quel servizio non costituisce requisito di accesso.
Il part-time vale per intero. Lo dicono l’avvertenza H e la nota 5: il punteggio non è proporzionato alle ore.
Conta il servizio retribuito. La nota 1 valuta il servizio effettivamente prestato o coperto da nomina o contratto con retribuzione, anche ridotta. I periodi di sola conservazione del posto senza assegni non si valutano, salvo i casi disciplinati per legge o per contratto, fra cui la maternità e il servizio militare.
Due contratti nello stesso periodo non si sommano. La nota 7 impone di chiedere quel periodo con uno solo dei servizi coincidenti, e stabilisce che il punteggio complessivo di un anno scolastico non può superare il massimo previsto per il servizio calcolato nel modo più favorevole.
Le regole che valgono per tutte le tabelle
Sono poche e conviene conoscerle, perché ciascuna elimina un’illusione diffusa.
Un titolo si conta una volta sola. L’avvertenza D: i titoli valutati a un punto della tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi previsti successivamente, e la valutazione di un titolo o di un attestato esclude i punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali quel titolo è stato conseguito.
Del titolo di accesso se ne valuta uno solo, il più favorevole. E se non riporta né voti né giudizi, si considera conseguito con la sufficienza.
Quali lauree si valutano, dove sono valutate. La nota 3: lauree quadriennali, triennali, specialistiche e magistrali; i diplomi di primo e secondo livello dei Conservatori e delle Accademie di belle arti solo se congiunti a un diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado; il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea triennale in Scienze motorie.
I titoli conseguiti all’estero. La nota 2 li valuta solo se dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza della domanda, oppure se entro quel termine è stata presentata istanza di riconoscimento. È un adempimento che richiede mesi, e va avviato molto prima del bando.
Come si arrotonda. L’avvertenza G: si arrotonda alla seconda cifra decimale guardando la terza. Gli esempi sono del decreto: 7,166 diventa 7,17, mentre 6,833 resta 6,83.
La licenza media con attestato regionale. L’avvertenza E riguarda chi possiede il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da un attestato regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845 del 1978 o del decreto legislativo n. 13 del 2013: in quel caso il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
Che cosa si può ancora muovere da qui al bando
Il decreto per il triennio 2027/2030 non è stato emanato e nessuna data è stata fissata: quello che segue non dipende dal calendario, perché riguarda cose che richiedono mesi e che il giorno del bando non si recuperano.
Verificare in quale tabella finite, prima di conseguire qualunque titolo. È la ragione di questa pagina: un titolo che non compare nella tabella del vostro profilo non porta punti, per quanto sia impegnativo conseguirlo.
Controllare cosa c’è scritto sul titolo di studio. La media è la base di tutto il punteggio, e chi non la conosce sta valutando a occhio la voce che pesa di più fra i titoli di cultura.
Chiedere adesso i certificati di servizio. Le date esatte di inizio e fine servono perché la valutazione si muove per mesi e per frazioni superiori a quindici giorni, e in agosto le segreterie rispondono più facilmente che a settembre.
Avviare per tempo i riconoscimenti che dipendono da altri. L’equipollenza di un titolo estero e la registrazione di una certificazione presso l’ente di accreditamento hanno tempi che non dipendono da voi.
Tenere presente la proporzione. Fra tutte le voci, il servizio è quella che vale di più: 6 punti per anno scolastico contro 0,25 di una certificazione informatica. Chi può lavorare, anche per supplenze brevi, sta costruendo il punteggio più rapidamente di chiunque stia collezionando attestati.
Domande frequenti
Ho una laurea: quanti punti mi dà? Dipende dal profilo. Nelle tabelle A/1 e A/2, cioè assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e infermiere, vale 2 punti. Nelle tabelle di collaboratore scolastico, operatore scolastico, guardarobiere e operatore dei servizi agrari la voce non è prevista.
Se prendo due certificazioni informatiche raddoppio il punteggio? No. Tutte e sei le tabelle dicono che si valuta un solo titolo, per 0,25 punti.
La certificazione digitale di accesso mi dà punti? Per i sette profili che la richiedono, no: serve per essere ammessi. Per il collaboratore scolastico, che non la richiede, rientra fra le certificazioni informatiche e vale 0,25 punti.
Un corso privato mi dà punteggio? Dipende da chi ha istituito il corso, non da chi lo gestisce. Il decreto è esplicito: l’accreditamento di un ente per la formazione non basta, i corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il servizio in una scuola paritaria conta? Conta la metà rispetto allo stesso servizio in una scuola statale, e non costituisce requisito di accesso.
Ho lavorato part-time: perdo punteggio? No. Il punteggio del servizio a tempo parziale si assegna per intero secondo i valori della tabella.
Il servizio fatto in un profilo diverso mi vale? Rientra nella voce «altro servizio», che vale 1,20 punti per anno nelle tabelle A/1 e A/2 e 1,80 punti per anno nelle altre quattro, con i rispettivi massimali per anno scolastico.
Quando esce il bando 2027? Non è stato emanato. Nel 2024 il decreto è uscito il 21 maggio, nel 2021 il 3 marzo, nel 2017 il 30 agosto: qualsiasi data precisa che leggete oggi per il 2027 è una previsione, non un dato.
Le fonti di questa pagina
- Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, Allegato A: tabella A/1 per l’assistente amministrativo, A/2 per assistente tecnico, cuoco e infermiere, A/3 per il guardarobiere, A/4 per l’operatore dei servizi agrari, A/5 per il collaboratore scolastico, A/6 per l’operatore scolastico; avvertenze D, E, F, G, H, K e L; note 1, 2, 3, 5, 6 e 7 alla tabella di valutazione.
- Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, articolo 2, comma 6, per il termine del 30 aprile 2025 per l’acquisizione della certificazione digitale nel triennio in corso.
- Contratto collettivo nazionale del 18 gennaio 2024, Dichiarazione congiunta n. 5, richiamata testualmente dall’avvertenza K del decreto, per la definizione di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Ogni punteggio riportato qui è stato letto sulle tabelle allegate al decreto, non su ricostruzioni di terzi. Se trovate una discordanza con un’altra fonte, il testo che fa fede è il decreto.
Ogni contenuto normativo riporta il riferimento ufficiale. Se trovi un errore, segnalacelo: le correzioni si pubblicano, non si nascondono.
