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ATA 2027: le graduatorie di terza fascia per il triennio 2027-2030, e cosa si può fare da adesso
Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia è atteso nella primavera 2027. Chi può fare domanda, gli otto profili con i titoli di accesso, come si costruisce il punteggio e cosa preparare adesso.

In due righe. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA valgono per il triennio 2024/2027 e non si rinnovano automaticamente: chi vi è inserito dovrà ripresentare domanda per il triennio 2027/2030. Il decreto di aggiornamento è atteso nella primavera del 2027, la domanda si presenta online su Istanze Online con SPID o CIE, e il punteggio si costruisce nei mesi precedenti, non nella settimana della scadenza.
Aggiornato al 13 agosto 2026. Questa pagina viene aggiornata il giorno in cui il decreto 2027 viene pubblicato.
Che cosa si sa e che cosa non si sa ancora
Cominciamo dalla distinzione che manca quasi sempre altrove, perché è quella che vi evita di prendere per buona una data inventata.
Si sa che le graduatorie attuali coprono gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, perché lo stabilisce l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024. Lo stesso comma dice anche l’altra metà della cosa, quella che conta per voi: le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle del triennio precedente. Non si aggiungono, non si affiancano: prendono il posto. Chi non ripresenta domanda non resta in fondo, esce.
Non si sa la data del prossimo bando, perché il decreto non è stato emanato. Quello che si può dire è come è andata l’ultima volta: decreto il 21 maggio 2024, domande dal 28 maggio al 28 giugno 2024, cioè poco più di trenta giorni. Se il 2027 seguirà lo stesso schema, la finestra cadrà fra la primavera e l’inizio dell’estate. Chiunque vi dia oggi una data precisa la sta immaginando.
Da questa distinzione esce l’unica strategia sensata: preparare i titoli adesso, perché i titoli si conseguono in mesi, e la domanda si compila in un’ora.
Le tre strade per lavorare come ATA, e perché vanno tenute separate
Molte domande nascono da una confusione fra procedure diverse. Sono tre e servono a cose diverse.
Terza fascia, graduatorie di circolo e di istituto. È la porta d’ingresso per chi non ha mai lavorato nella scuola statale: si entra con il solo titolo di studio, non c’è prova d’esame, e da queste graduatorie le singole scuole chiamano per le supplenze. Si aggiornano ogni tre anni, ed è la procedura di cui parla questa pagina.
Graduatorie provinciali permanenti, quelle dei cosiddetti 24 mesi. Riguardano chi ha già almeno 24 mesi di servizio nella scuola statale nella stessa provincia e nello stesso profilo. Si aggiornano ogni anno e hanno una doppia funzione: le immissioni in ruolo a tempo indeterminato e le supplenze annuali. Sono il passo successivo, non un’alternativa: al servizio si arriva passando dalla terza fascia.
I concorsi. Sono procedure a sé, con bandi propri, e non si sovrappongono alle due precedenti.
Se state cercando di capire quale fa per voi, la domanda è una sola: avete mai lavorato in una scuola statale con contratto? Se la risposta è no, la vostra strada è la terza fascia, e comincia con il titolo di studio che avete in cassetto.
Chi può presentare domanda
I requisiti generali stanno nell’articolo 3 del decreto e non cambiano fra i profili:
- cittadinanza italiana o una delle condizioni equiparate previste dalla norma per i cittadini di altri Stati
- età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67 al 1° settembre dell’anno di riferimento
- godimento dei diritti civili e politici
- posizione regolare rispetto al servizio di leva, per chi vi sia stato chiamato
- adeguata conoscenza della lingua italiana, per i cittadini stranieri ammessi
Non possono partecipare, fra gli altri, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, chi ha riportato condanne penali definitive per i reati di cui all’articolo 25-bis del D.P.R. 313/2002, e i dipendenti pubblici collocati a riposo.
Poi serve il titolo di accesso, e quello cambia da profilo a profilo.
Gli otto profili e i titoli di accesso
Il decreto elenca i profili con il rispettivo titolo di accesso. Questa è la sintesi che serve a capire dove vi collocate; ogni profilo ha, o avrà, la sua pagina con la tabella completa dei punteggi.
| Profilo | In sintesi il titolo di accesso | Certificazione digitale richiesta |
|---|---|---|
| Collaboratore scolastico | Qualifica triennale di istituto professionale, o certificato di competenze del primo triennio con promozione alla classe IV, o diploma di maturità, o qualifica professionale triennale rilasciata o riconosciuta dalle Regioni | No |
| Operatore scolastico | Come sopra, con l’aggiunta della certificazione digitale e della certificazione di competenze socio-assistenziali | Sì |
| Addetto alle aziende agrarie | Titolo specifico previsto dal decreto | Sì |
| Cuoco | Qualifica professionale specifica | Sì |
| Infermiere | Titolo abilitante specifico | Sì |
| Guardarobiere | Qualifica professionale specifica | Sì |
| Assistente amministrativo | Diploma di maturità | Sì |
| Assistente tecnico | Diploma di maturità coerente con l’area di laboratorio | Sì |
La riga da leggere due volte è la prima. Il collaboratore scolastico è l’unico profilo che non richiede la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come titolo di accesso. Per tutti gli altri quella certificazione non dà punti: serve per entrare, e senza di essa la domanda non è ammissibile. È la differenza che nel 2024 ha escluso molte persone convinte che fosse un titolo aggiuntivo.
Sulla seconda riga serve invece un avvertimento di calendario, ed è la novità che distingue questa tornata dalle precedenti. L’operatore scolastico è un profilo che oggi esiste nel decreto ma non produce supplenze. L’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha spostato all’anno scolastico 2027/2028 la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale ATA, e il Ministero, nella nota n. 10009 del 15 aprile 2026, parla espressamente della non attivazione di quel profilo per l’anno scolastico 2026/2027. Il triennio che si apre nel 2027 sarà quindi il primo in cui quel profilo comincia a contare davvero.
Come si costruisce il punteggio
Il punteggio nasce da tre pezzi, e conviene sapere quale dei tre potete ancora muovere.
Il titolo di accesso. Vale per la valutazione con cui è stato conseguito: la media dei voti riportata sul titolo, oppure il valore corrispondente al giudizio complessivo, dove il decreto fissa sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9. Se il titolo non riporta né voti né giudizi, si considera conseguito con la sufficienza. Si valuta un solo titolo, e se ne avete più di uno fra quelli richiesti vale il più favorevole. Questo pezzo non si può cambiare, salvo conseguire un titolo migliore.
I titoli aggiuntivi. Sono quelli su cui si può lavorare adesso, e cambiano da profilo a profilo più di quanto si immagini: il decreto allega sei tabelle diverse, e un titolo previsto in una può non esistere in un’altra. Il diploma di laurea, per fare l’esempio che sorprende di più, vale 2 punti per l’assistente amministrativo e non compare fra le voci valutabili del collaboratore scolastico. Il confronto completo, voce per voce, è nella pagina Quali titoli danno punteggio, profilo per profilo. Attenzione a due regole generali che valgono per tutti: un titolo già valutato a un punto della tabella non si conta di nuovo a un punto successivo, e la valutazione di un titolo esclude i punteggi riferiti al corso o alle prove che lo hanno prodotto.
Il servizio. È la voce che pesa più di ogni altra, e nella terza fascia produce un effetto che va capito subito: chi comincia a lavorare accumula punti che chi resta fermo non recupera con nessun corso. Il servizio nelle scuole statali vale a pieno; lo stesso servizio prestato in scuole paritarie e non statali è valutato la metà e non costituisce requisito di accesso.
Un dettaglio che riguarda molte persone: il servizio a tempo parziale è valutato per intero, non in proporzione alle ore.
Come funziona la domanda
La domanda si presenta esclusivamente online, dal portale Istanze Online, con accesso tramite SPID o CIE. Si dichiarano i titoli e i servizi con date e riferimenti: non si allegano documenti, si dichiara, e la scuola verifica dopo.
La scelta delle scuole sta dentro la domanda, e questo è il punto che quasi tutti sbagliano. L’articolo 5, comma 13, del decreto è esplicito: si indicano fino a 30 istituzioni scolastiche della medesima e unica provincia, per l’insieme dei profili per cui si ha titolo. Non c’è una seconda finestra in cui ripensarci con calma: se quando compilate non avete pronta la lista, la occasione è quella e finisce lì.
Il seguito di quel comma è la trappola vera, e non la trovate scritta da nessuna parte in questi termini. In mancanza dell’indicazione delle 30 istituzioni, viene attribuita d’ufficio la sola istituzione scolastica destinataria della domanda. Una scuola su trenta possibili. Chi salta quel passaggio non finisce in fondo a una graduatoria: finisce in una sola graduatoria, e in tre anni riceverà le chiamate di una scuola.
Lo stesso comma aggiunge una cosa che riguarda chi c’è già: l’indicazione delle istituzioni serve anche a chi presenta la sola domanda di conferma o di aggiornamento, perché le graduatorie sono triennali e ricominciano da zero.
Prima che la finestra apra vanno quindi sistemate tre cose, e sono quelle che fanno perdere il triennio: SPID o CIE funzionanti e non scaduti, i titoli con date e riferimenti esatti come compaiono sul documento, e la lista delle trenta scuole con i codici meccanografici, scelte sapendo quali hanno più plessi e più personale, perché sono quelle che fanno più sostituzioni.
Il calendario utile, da qui al bando
- Da adesso a dicembre 2026. Il momento dei titoli che richiedono tempo: le qualifiche regionali, dove sono valutabili, hanno durate che non si comprimono. Verificate anche che il vostro titolo di studio riporti la valutazione, perché se non la riporta il punteggio parte dalla sufficienza.
- Gennaio e febbraio 2027. Raccolta dei documenti: certificati con date e protocolli, attestati di servizio con giorni esatti di inizio e fine, verifica di SPID o CIE.
- Marzo e aprile 2027. La finestra in cui il decreto è più probabile. Da qui si controlla settimanalmente, e conviene farlo su una fonte che aggiorni davvero.
- Prima che apra la domanda. La lista delle trenta scuole, con i codici meccanografici. Va preparata adesso e non durante la compilazione, perché la scelta si fa dentro la domanda e non esiste una seconda occasione.
- Alla pubblicazione del decreto. Trenta giorni circa. Chi arriva con i dati e la lista pronti compila in un’ora.
Gli errori che costano più caro
Sono cinque, li vediamo tutti gli anni e nessuno riguarda la fortuna.
- Credere di essere confermati. L’aggiornamento non è automatico: chi non presenta domanda esce dalla graduatoria, anche se ci è stato per tre anni.
- Comprare titoli che non danno punti. Questo è il punto dove si spendono più soldi a vuoto, e nel dossier del collaboratore scolastico è spiegato con i numeri della tabella: per quel profilo si valuta una sola certificazione informatica, e vale 0,25 punti. Quattro certificazioni valgono quanto una.
- Confondere il titolo di accesso con un titolo aggiuntivo. La certificazione digitale, per i profili che la richiedono, non dà punteggio: è la condizione per essere ammessi.
- Dichiarare il servizio a memoria. Le date si prendono dagli attestati: un mese dichiarato male non è un dettaglio, perché la valutazione si muove per mesi e frazioni superiori a quindici giorni.
- Non indicare le trenta scuole. È l’errore più caro di tutti, perché non sembra un errore: chi non le indica si ritrova d’ufficio con la sola scuola a cui ha mandato la domanda, per tre anni. E anche indicandole, trenta sedi scelte per la vicinanza rendono meno di venti scelte guardando quali istituti hanno più plessi e più personale.
Domande frequenti
Serve il diploma per fare il collaboratore scolastico? Non serve il diploma quinquennale: bastano una qualifica triennale di istituto professionale, il certificato di competenze del primo triennio con promozione alla classe IV, oppure una qualifica professionale triennale rilasciata o riconosciuta dalle Regioni. Il diploma di maturità, se ce l’avete, vale come titolo di accesso ed è valutato con la sua media.
Chi è già in graduatoria deve rifare la domanda? Sì. Le graduatorie di terza fascia si rinnovano integralmente ogni triennio e non prevedono conferma automatica.
Il servizio in una scuola paritaria conta? Conta, ma vale la metà rispetto allo stesso servizio prestato nella scuola statale, e non costituisce requisito di accesso.
Posso iscrivermi in più province? No. Le trenta istituzioni si indicano in una sola provincia, e il limite vale per l’insieme dei profili per cui si ha titolo, non per ciascuno.
Le scuole si scelgono dopo, in una seconda domanda? No, si scelgono dentro la domanda stessa, e vale anche per chi presenta solo la conferma o l’aggiornamento. Chi non le indica riceve d’ufficio la sola scuola destinataria della domanda.
Se lavoro part-time perdo punteggio? No. Il servizio a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori della tabella.
Le fonti di questa pagina
- Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027: articolo 1, comma 2, per il triennio di validità e la sostituzione integrale delle graduatorie precedenti; articolo 2 per i titoli di accesso; articolo 3 per i requisiti; articolo 5, comma 13, per le trenta istituzioni scolastiche e per quello che accade se non si indicano; Allegato A per le tabelle di valutazione, avvertenze da A a L e note alla tabella.
- Contratto collettivo nazionale del 18 gennaio 2024, Dichiarazione congiunta n. 5, per la definizione di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Le date del 2027 sono attese e ricavate dal precedente del 2024: nessun decreto di aggiornamento è stato ancora emanato. Il giorno in cui verrà pubblicato, questa pagina cambia.
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