Guide
Collaboratore scolastico: titoli di accesso, punteggio e domanda per le graduatorie 2027-2030
Il collaboratore scolastico è l'unico profilo ATA che non richiede la certificazione digitale per entrare. Tutti i punteggi della tabella A/5 del DM 89/2024, con due esempi di calcolo e i titoli che non danno punti.

In due righe. Per entrare nelle graduatorie di terza fascia come collaboratore scolastico basta una qualifica triennale di istituto professionale, il certificato di competenze del primo triennio con promozione alla classe IV, un diploma di maturità o una qualifica professionale triennale rilasciata o riconosciuta dalle Regioni. È l’unico profilo ATA per cui la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è richiesta come titolo di accesso, e nel suo caso vale come titolo aggiuntivo da 0,25 punti.
Aggiornato al 12 agosto 2026. I punteggi riportati sono quelli dell’Allegato A/5 del decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, l’ultimo emanato. Il decreto per il triennio 2027/2030 è atteso nella primavera del 2027 e questa pagina verrà aggiornata quel giorno.
Il titolo di accesso, nell’elenco esatto del decreto
L’articolo 2, lettera H, del decreto elenca i titoli che danno accesso al profilo. Ne basta uno:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale
- certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento di quel periodo di istruzione
- diploma di maestro d’arte
- diploma di scuola magistrale per l’infanzia
- qualsiasi diploma di maturità
- attestati o diplomi di qualifica professionale di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni
Due precisazioni che valgono più di quanto sembri.
La prima riguarda la licenza media da sola: non compare in questo elenco. Compare invece in un’avvertenza del decreto, la lettera E, che riguarda chi possiede il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da un attestato regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845 del 1978 o del decreto legislativo n. 13 del 2013: in quel caso il punteggio viene attribuito con riferimento al diploma di scuola media. Se avete la licenza media e un attestato regionale, quindi, la vostra posizione va verificata su quel passaggio e non liquidata con un no.
La seconda è la particolarità del profilo, e conviene fissarla perché nel 2024 ha escluso molte persone dagli altri profili. Per il collaboratore scolastico la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è un requisito di accesso. È l’unico profilo in cui non lo è: per operatore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie quella certificazione serve per essere ammessi, e non porta punti. Nel caso del collaboratore scolastico, invece, rientra fra le certificazioni informatiche valutabili e porta 0,25 punti.
Come si calcola il punteggio: la tabella A/5
Il punteggio ha due blocchi, i titoli di cultura e i titoli di servizio.
Titoli di cultura
| Voce | Punteggio |
|---|---|
| Titolo di studio richiesto per l’accesso (si valuta un solo titolo) | La media dei voti riportati sul titolo, esclusi religione, educazione fisica e condotta, se espressi in decimi |
| Se la valutazione è espressa con una qualifica complessiva | Sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9 |
| Se il titolo riporta un punteggio unico per tutte le materie, o una valutazione di altro tipo | Va rapportata a 10 |
| Se il titolo non riporta né voti né giudizi | Si considera conseguito con la sufficienza |
| Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni | 1 punto |
| Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) | 0,25 punti |
Sulle qualifiche regionali il decreto aggiunge una condizione temporale: quelle rilasciate dal 2012 in poi devono essere qualifiche IeFP, di competenza regionale ma con valore nazionale, mentre restano valide tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012, anche dalle Regioni. Se avete un attestato regionale del 2015 che non è IeFP, è la prima cosa da far verificare prima di dichiararlo.
Se possedete più di un titolo fra quelli che danno accesso, si valuta il più favorevole. E vale una regola generale del decreto, l’avvertenza D, che elimina molte illusioni: un titolo già valutato a un punto della tabella non può essere contato di nuovo a un punto successivo, e la valutazione di un titolo esclude i punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali quel titolo è stato conseguito.
Titoli di servizio
| Servizio prestato | Per anno | Per mese o frazione superiore a 15 giorni |
|---|---|---|
| Come collaboratore scolastico in scuole statali, incluse le istituzioni italiane all’estero e le istituzioni convittuali | 6 punti | 0,50 punti, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico |
| Lo stesso servizio in scuole non statali paritarie, parificate, sussidiate, convenzionate o legalmente riconosciute | Metà del punteggio | Metà del punteggio |
| Altro servizio nelle stesse scuole statali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato | 1,80 punti | 0,15 punti, fino a un massimo di 1,80 punti per anno scolastico |
| Servizio alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, patronati scolastici, consorzi provinciali per l’istruzione tecnica | 0,60 punti | 0,05 punti, fino a un massimo di 0,60 punti per anno scolastico |
Cinque cose da sapere sul servizio, e ciascuna sposta il conto.
Il servizio non statale non è requisito di accesso. L’avvertenza F è chiara: vale la metà e non abilita. Chi ha lavorato solo in una scuola paritaria non è escluso dalla terza fascia, perché il titolo di accesso è quello di studio, ma non deve aspettarsi il punteggio pieno.
Il part-time vale per intero. Lo dicono l’avvertenza H e la nota 5: il punteggio per il servizio prestato a tempo parziale si assegna per intero secondo i valori della tabella, non in proporzione alle ore.
Conta il servizio retribuito. La nota 1 precisa che si valuta il servizio effettivamente prestato o coperto da nomina o contratto con retribuzione, anche ridotta. I periodi con sola conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con l’eccezione dei casi disciplinati per legge o per contratto, fra cui la maternità e il servizio militare.
Il servizio militare di leva e il servizio civile volontario si valutano. L’avvertenza A li considera servizio effettivo nella medesima qualifica se prestati in costanza di rapporto di impiego, e servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali negli altri casi.
Due contratti nello stesso periodo non si sommano. Lo dice la nota 7: se in uno stesso periodo sono stati prestati servizi diversi, quel periodo va chiesto con uno solo dei servizi coincidenti. E se nello stesso anno scolastico avete prestato servizi che la tabella valuta in modo diverso, il punteggio complessivo di quell’anno non può superare il massimo previsto per il servizio calcolato nel modo più favorevole. Tradotto: il tetto dei 6 punti per anno scolastico non si scavalca accumulando contratti.
Il punteggio finale si arrotonda alla seconda cifra decimale guardando la terza: se la terza è uguale o maggiore di 5 si sale, altrimenti resta invariata. Sono gli esempi del decreto stesso: 7,166 diventa 7,17 e 6,833 resta 6,83.
Due esempi di calcolo
Non sono casi limite: sono le due situazioni più frequenti.
Prima situazione, nessun servizio. Diploma di maturità conseguito con la media di 7,50, una certificazione informatica, nessuna qualifica regionale.
- titolo di accesso: 7,50
- certificazione informatica: 0,25
- servizio: 0
- totale: 7,75
Seconda situazione, un anno scolastico di supplenze brevi. Stesso diploma con media 7,50, una certificazione informatica, una qualifica regionale socio-assistenziale IeFP, e otto mesi di servizio come collaboratore scolastico in una scuola statale.
- titolo di accesso: 7,50
- certificazione informatica: 0,25
- qualifica regionale: 1,00
- servizio: 8 mesi per 0,50 punti, cioè 4,00, entro il massimo di 6 punti per anno scolastico
- totale: 12,75
La distanza fra i due casi è il punto di questa pagina. Quattro punti in un anno di supplenze contro 0,25 punti di una certificazione: il servizio è la voce che decide, e per questo la scelta delle sedi conta più di qualunque corso.
Che cosa conviene fare adesso, e che cosa non serve
Non serve accumulare certificazioni informatiche. Per questo profilo la tabella dice esplicitamente che si valuta un solo titolo, per 0,25 punti. Quattro certificazioni valgono quanto una. Chi vi propone un pacchetto di certificazioni informatiche per aumentare il punteggio ATA come collaboratore scolastico vi sta vendendo 0,25 punti a rate. C’è anche un’avvertenza specifica, la lettera L, che esclude la rivalutazione del punteggio per le certificazioni informatiche già valutate nel precedente aggiornamento.
Può servire una qualifica regionale, se è quella giusta. Un punto pieno, cioè quattro volte una certificazione informatica, arriva dalle qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni. Prima di iscrivervi a un corso chiedete per iscritto due cose: se la qualifica finale è rilasciata dalla Regione e se è una qualifica IeFP con valore nazionale. Se la risposta è vaga, il corso non vi darà quel punto.
Quella seconda domanda, però, oggi non ha una risposta pulita: conviene saperlo prima di pagare. Le due frasi del decreto tirano in direzioni opposte. La riga nomina espressamente le qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni, e subito dopo chiede che quelle dal 2012 in poi siano qualifiche IeFP. Abbiamo controllato il repertorio nazionale dell’IeFP — l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 155/CSR del 1º agosto 2019 — e contiene ventisei figure di operatore, tutte industriali, artigiane e dei servizi: non esiste una figura di operatore per l’assistenza educativa ai disabili, e non esiste una figura per l’infanzia. Una lettura possibile è che proprio per questo la clausola sull’IeFP non possa riferirsi a queste qualifiche; è la tesi con cui la UIL Scuola ha chiesto al Ministero, il 17 febbraio 2025, di pubblicare una FAQ che chiarisse la questione, e a oggi quella FAQ non risulta pubblicata. Il risultato pratico è che il punto viene attribuito da alcune scuole e non da altre. Non stiamo dicendo che non valga: stiamo dicendo che non è una certezza, e che chi vende il corso presentandolo come un punto sicuro sta dando metà dell’informazione.
Un’ultima avvertenza, e riguarda la graduatoria che porta al ruolo. La tabella di cui parla questa pagina è quella della terza fascia d’istituto, cioè delle supplenze. Le graduatorie permanenti dei ventiquattro mesi hanno tabelle proprie, scritte dentro ciascun bando regionale, e non contengono necessariamente le stesse voci. Nel bando dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania del 21 aprile 2026 per collaboratore scolastico (prot. 39856), per esempio, la sezione dei titoli di cultura contiene un solo punto: il titolo di studio d’accesso. Lì una qualifica regionale non porta niente, e non porta niente nemmeno una certificazione informatica. Prima di iscrivervi a un corso, quindi, la domanda da farsi è anche un’altra: a quale delle due graduatorie state pensando.
Su questa voce gira in rete un tetto di 2 punti complessivi. Nel decreto non c’è. Abbiamo controllato il testo dell’Allegato A/5, le avvertenze e tutte le note alla tabella: la voce vale 1 punto e nessun massimale è previsto, mentre i massimali scritti nel decreto riguardano soltanto i titoli di servizio. Il decreto però non dice nemmeno l’opposto, cioè non stabilisce che più qualifiche di categoria diversa si sommino. La conseguenza pratica è una sola, e conviene dirla con franchezza: se ne possedete più di una, dichiaratele tutte, perché un titolo non dichiarato non viene valutato in nessun caso, mentre la somma la decide la scuola che gestisce la graduatoria applicando la tabella. E soprattutto non pagate un secondo corso contando su un punto in più: quel punto non è promesso da nessuna riga del decreto.
Serve mettere in ordine i documenti del servizio. Ogni supplenza va dichiarata con le date esatte di inizio e fine, perché la valutazione si muove per mesi e per frazioni superiori a quindici giorni: due giorni in più o in meno cambiano il punteggio. Chiedete alle scuole dove avete lavorato il certificato di servizio adesso, in agosto, quando le segreterie possono rispondere.
Serve verificare cosa c’è scritto sul vostro titolo di studio. Se non riporta né voti né giudizi, il decreto lo considera conseguito con la sufficienza, cioè 6. Se il titolo riporta la media e voi non la conoscete, è il momento di guardarla, perché quella cifra è la base di tutto il resto.
Serve preparare l’accesso. SPID o CIE attivi e non scaduti, perché la domanda si presenta solo su Istanze Online e la finestra dura circa un mese: chi scopre che lo SPID è scaduto il giorno della scadenza perde il triennio.
Gli errori più costosi
- Non presentare la domanda perché si è già in graduatoria. L’aggiornamento non è una conferma: chi non ripresenta domanda esce.
- Dichiarare il diploma senza la media. Chi scrive un titolo senza indicare la valutazione, quando la valutazione c’è, si vede attribuire il minimo.
- Dichiarare come qualifica regionale un attestato di frequenza. Un attestato di partecipazione a un corso non è una qualifica rilasciata dalla Regione, e non porta il punto.
- Contare due volte lo stesso titolo. L’avvertenza D lo esclude: il corso che ha prodotto il titolo non si somma al titolo.
- Non indicare le trenta scuole, o indicarle guardando solo la distanza da casa. La scelta si fa dentro la domanda, fino a 30 istituzioni della stessa provincia per l’insieme dei profili, e l’articolo 5, comma 13, del decreto dice cosa accade se si salta: viene attribuita d’ufficio la sola scuola destinataria della domanda, per tutto il triennio. Anche indicandole, le sedi decidono le chiamate più del punteggio: gli istituti con più plessi e più personale fanno più sostituzioni, ed è la ragione per cui due persone con lo stesso punteggio lavorano in modo molto diverso.
Domande frequenti
Posso fare domanda con la licenza media? La licenza media da sola non compare fra i titoli di accesso al profilo. Il decreto prevede un caso specifico, all’avvertenza E, per chi possiede il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da un attestato regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978 o del decreto legislativo 13 del 2013: in quel caso il punteggio si attribuisce con riferimento al diploma di scuola media. Se è la vostra situazione, fatela verificare sul testo prima di rinunciare.
Devo avere una certificazione informatica? No, non per questo profilo: è l’unico che non la richiede come titolo di accesso. Se la avete, vale 0,25 punti, e ne viene valutata una sola.
Quanto vale un anno di supplenze? Come collaboratore scolastico in una scuola statale, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico.
Il servizio come assistente amministrativo mi vale per il profilo di collaboratore scolastico? Il punto 4.1 della tabella valuta il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico. Il servizio prestato in altre qualifiche nelle stesse scuole rientra nella voce "altro servizio", che vale 1,80 punti per anno e 0,15 per mese, fino a 1,80 punti per anno scolastico.
Se lavoro in una scuola paritaria posso entrare in graduatoria? Sì, perché il requisito di accesso è il titolo di studio. Quel servizio però vale la metà e non costituisce requisito di accesso.
Quando esce il bando 2027? Non è ancora stato emanato. Nel 2024 il decreto è uscito il 21 maggio e le domande si sono presentate dal 28 maggio al 28 giugno. Per il 2027 è atteso nella primavera, ma qualsiasi data precisa che leggete oggi è una previsione.
Le fonti di questa pagina
- Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, articolo 2 lettera H per i titoli di accesso al profilo di collaboratore scolastico, articolo 5 comma 13 per le trenta istituzioni scolastiche, Allegato A/5 per la tabella di valutazione dei titoli, avvertenze A, D, E, F, G, H, L e note 1, 2, 5 e 7 alla tabella di valutazione.
- Contratto collettivo nazionale del 18 gennaio 2024, Dichiarazione congiunta n. 5, per la definizione di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Ogni punteggio riportato qui viene dalla tabella allegata al decreto e non da ricostruzioni di terzi. Se trovate una discordanza con un’altra fonte, il testo che fa fede è il decreto.
Ogni contenuto normativo riporta il riferimento ufficiale. Se trovi un errore, segnalacelo: le correzioni si pubblicano, non si nascondono.
