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Dopo la scadenza del 29 luglio la domanda GPS si può ancora ritirare: come, e fino a quando
Chiusa l'istanza resta una finestra per ritirare la domanda, anche solo in parte. Vale finché non parte l'elaborazione e finché non si è destinatari di nomina. Ritiro, annullamento e rinuncia non sono la stessa cosa.

La domanda per le supplenze da GPS si chiude mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 14:00. Molti pensano che da quel momento non si possa più toccare nulla. Non è così: esiste una finestra, breve e poco conosciuta, in cui la domanda già inoltrata può essere ritirata, anche solo in parte.
È scritto nella Guida operativa per la compilazione dell’istanza 2026-27 pubblicata dal Ministero, il documento che descrive passo per passo il funzionamento della procedura su Istanze on Line. Ne riportiamo le regole così come sono, perché qui la differenza fra tre parole simili cambia parecchio.
Tre operazioni diverse, con nomi che si somigliano
Nella procedura convivono annullamento dell’inoltro, ritiro della domanda e rinuncia. Sembrano sinonimi, non lo sono: cambiano il momento in cui si possono fare e cambiano le conseguenze. Una delle tre è irreversibile.
Annullare l’inoltro: si fa solo prima della scadenza
Se la domanda è già stata inoltrata e ci si accorge di un errore, l’unico modo per correggerla è annullare l’inoltro. Il sistema chiede una conferma, poi la domanda torna modificabile.
Attenzione al passaggio che fa perdere la domanda a qualcuno ogni anno: dopo aver modificato i dati bisogna inoltrare di nuovo, ed è necessario farlo entro il termine di presentazione. Una domanda annullata e non re-inoltrata entro le 14:00 del 29 luglio semplicemente non esiste.
Ritirare la domanda: dopo la chiusura, e solo a due condizioni
Questa è la parte che quasi nessuno racconta. La guida ministeriale prevede che dopo la chiusura dell’istanza e prima dell’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte dell’ufficio, chi ha inoltrato possa ritirare la domanda.
Si fa in due modi: dal link contenuto nella mail di avvenuto inoltro, oppure dall’elenco delle domande, cliccando sull’icona «Vai alla pagina di ritiro della domanda».
Il ritiro può essere parziale o totale:
- chi ha compilato sia la sezione delle preferenze ai fini del ruolo sia quella delle supplenze può ritirare una sola delle due, oppure entrambe;
- chi ha compilato una sola delle due sezioni può ritirare solo l’intera domanda.
Il ritiro è consentito soltanto se ricorrono entrambe queste condizioni:
- l’aspirante non è ancora destinatario di nomina;
- il processo non è in fase di elaborazione.
Da qui la conseguenza pratica: la finestra non ha una data di scadenza pubblicata, dipende da quando l’ufficio avvia l’elaborazione. Chi ha intenzione di ritirare non ha motivo di aspettare.
Rinunciare all’individuazione: non si torna indietro
La rinuncia è un’altra cosa ancora, e arriva dopo: si esprime dal link indicato nella mail di individuazione. La schermata informa espressamente dell’irrevocabilità della scelta e chiede di confermare di averlo letto, prima di una seconda conferma definitiva.
Vale la pena ricordare che, sul piano delle conseguenze, la rinuncia a una supplenza già assegnata e la mancata assunzione di servizio sono i due casi che l’Ordinanza ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 collega alla perdita della possibilità di supplenze per l’intero biennio (articolo 15, comma 1, lettera a, e articolo 12, comma 11). Non presentare la domanda, invece, non produce quell’effetto: è una regola che circola spesso in forma sbagliata.
Accettare o rifiutare la nomina: cinque giorni, e la scelta è definitiva
La guida conferma il meccanismo introdotto a partire dall’anno scolastico 2025/26: dopo la pubblicazione delle nomine gli aspiranti hanno cinque giorni per accettare o rifiutare tramite il sistema. Arriva una mail con un link; dalla schermata dedicata si sceglie «Accetto» o «Rinuncio».
Prima di confermare è obbligatorio selezionare una dichiarazione: per l’accettazione, che si conferma di voler accettare la nomina; per la rinuncia, che si è consapevoli che la conferma sarà irrevocabile. Una volta confermata, l’operazione non può essere revocata.
Il quadro in breve
| Operazione | Quando si può fare | Si torna indietro? |
|---|---|---|
| Annullare l’inoltro | Fino alle 14:00 del 29 luglio, per correggere — poi serve un nuovo inoltro entro lo stesso termine | Sì |
| Ritirare la domanda | Dopo la chiusura, finché non parte l’elaborazione e finché non si è destinatari di nomina | No: la domanda ritirata non partecipa |
| Rinunciare all’individuazione | Dal link nella mail di individuazione | No, dichiarata irrevocabile |
| Accettare o rifiutare la nomina | Entro cinque giorni dalla pubblicazione | No, non revocabile |
Una nota di metodo: questa pagina riporta quello che c’è scritto nel documento ministeriale, con l’indicazione di dove trovarlo. Dove la fonte non dice, non aggiungiamo. La data esatta di avvio dell’elaborazione, per esempio, non è indicata: dipende dagli uffici territoriali, ed è la ragione per cui non ha senso rimandare.
Fonti: Ministero dell’istruzione e del merito, Guida Rapida — Guida operativa per la compilazione dell’istanza 2026-27 (Informatizzazione Nomine Supplenze), sezioni «Annulla Inoltro», «Ritiro della domanda», «Rinuncia all’Individuazione» e «Accettazione/rinuncia per le supplenze ai fini del ruolo» · Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, artt. 12 e 15.
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