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Aggiornamenti graduatorie

Religione cattolica, 2.628 immissioni in ruolo: ma tre quarti dei posti vanno al concorso ordinario

Il DM 143 del 22 luglio autorizza 2.628 assunzioni per il 2026/2027, 991 fra infanzia e primaria e 1.637 nella secondaria, da perfezionare entro il 31 agosto. La legge dà il 70% alla procedura straordinaria, ma dopo le compensazioni al concorso ordinario vanno 1.972 posti su 2.628. In sette regioni la straordinaria non prende nulla nell’infanzia e nella primaria.

Redazione MondoIstruzione 19 Agosto 2026

Il decreto ministeriale n. 143 del 22 luglio 2026, che il Ministero ha pubblicato il 10 agosto, autorizza 2.628 immissioni in ruolo di insegnanti di religione cattolica per il 2026/2027: 991 fra infanzia e primaria, 1.637 nella secondaria. La legge assegna il 70% dei posti alla procedura straordinaria e il 30% al concorso ordinario, ma quelle percentuali si applicano a ciò che resta dopo le compensazioni: nei fatti al concorso ordinario vanno 1.972 posti, alla straordinaria 656. Le assunzioni vanno perfezionate entro il 31 agosto.

È un decreto passato quasi inosservato, e riguarda una delle procedure di reclutamento più grandi di questa estate. Lo abbiamo letto per intero, con i due allegati, e rifatto tutti i conti riga per riga: le somme degli allegati coincidono fra loro e con l’articolo 1 del decreto. Il risultato più utile non è il totale, che pure è il numero che circola: è come quel totale si divide fra le due graduatorie, perché non si divide affatto come la regola generale lascerebbe pensare.

I numeri, e da dove vengono

L’articolo 1, comma 1, del decreto è una riga sola: «Per l’anno scolastico 2026/2027 sono autorizzate n. 2.628 assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica, di cui 991 per la scuola primaria e dell’infanzia e 1.637 per la scuola secondaria».

Quel numero non è una scelta discrezionale: nelle premesse il Ministero scrive che 2.628 è esattamente il numero dei posti vacanti e disponibili risultanti al sistema informativo all’esito delle operazioni di mobilità. Su quella base la richiesta di autorizzazione è partita il 15 giugno 2026 (nota prot. n. 152657) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera il 20 luglio (nota prot. n. 35297) per lo stesso numero, senza tagli. L’informativa alle organizzazioni sindacali è del 26 giugno.

Le graduatorie da cui si attinge sono due, ed è da qui che nasce tutto il resto:

  • Il concorso ordinario — decreti ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024, per infanzia e primaria e per la secondaria. La legge gli riserva il 30% dei posti.
  • La procedura straordinaria — decreti direttoriali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024, riservata a chi ha almeno tre anni di servizio. Le spetta il 70%, e prosegue negli anni successivi fino all’esaurimento delle graduatorie.

Sono numeri grandi: i posti messi a bando furono 1.928 per l’ordinario e 4.500 per la straordinaria, 6.428 in tutto, mentre nel 2024/2025 le assunzioni effettivamente autorizzate furono 406, pari alle cessazioni al netto degli esuberi.

Il 70 e il 30 per cento non si applicano al totale

Qui sta il punto che cambia la lettura del decreto, e che nel decreto è scritto in modo esplicito, al comma 3 dell’articolo 1: «Prima di procedere alle assunzioni secondo i criteri di cui al comma 2, gli Uffici scolastici regionali effettueranno le compensazioni» previste dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, n. 144, in favore dei vincitori delle procedure concorsuali ordinarie. Le percentuali arrivano dopo, e si applicano soltanto a quello che avanza: il comma 5 lo dice con precisione, l’allegato 2 quantifica «la quota residua da ripartire secondo i criteri previsti dal comma 2».

L’allegato 1 mette in fila le compensazioni. La colonna si intitola «Procedura ordinaria — 30% da recuperare» ed è calcolata sui 6.022 posti autorizzati nel 2025/2026: il 30% dovuto al concorso ordinario vale 1.809 posti (869 fra infanzia e primaria, 940 nella secondaria). Di questi, quest’anno se ne possono recuperare 1.695 — 755 e 940 — perché tanti ne consentono le disponibilità regionali; i restanti 114, tutti nell’infanzia e nella primaria, slittano agli anni scolastici successivi, come il comma 3 prevede espressamente.

Tolte le compensazioni, la quota residua da ripartire è di 933 posti. È su questi, e solo su questi, che scattano il 70 e il 30 per cento.

  Infanzia e primaria Secondaria Totale
Posti autorizzati per il 2026/2027 991 1.637 2.628
Compensazioni recuperate quest’anno
vanno al concorso ordinario
755 940 1.695
Disponibilità residue da ripartire 236 697 933
— 70% alla procedura straordinaria 167 489 656
— 30% al concorso ordinario 69 208 277
Totale al concorso ordinario 824 1.148 1.972
Totale alla procedura straordinaria 167 489 656

Il risultato è che al concorso ordinario va il 75% dei posti e alla procedura straordinaria il 25%, cioè l’esatto contrario della proporzione che la legge stabilisce. Non è una contraddizione e non è un errore: è l’effetto di una compensazione dovuta e messa nero su bianco, che quest’anno pesa per 1.695 posti su 2.628. Ma chi legge soltanto «70% alla straordinaria» e conta sulle proprie posizioni in graduatoria si sta facendo un conto sbagliato di quasi tre volte.

Regione per regione

L’allegato 2 ripartisce i posti fra le regioni e fra le due procedure, distinguendo infanzia e primaria dalla secondaria. Qui sotto i due gradi sono sommati, per rendere leggibile la tabella sul telefono; il dettaglio per grado sta nell’allegato.

Regione Concorso ordinario Procedura straordinaria Totale
Abruzzo 41 22 63
Basilicata 14 27 41
Calabria 60 89 149
Campania 140 153 293
Emilia-Romagna 163 15 178
Friuli-Venezia Giulia 41 16 57
Lazio 173 39 212
Liguria 56 7 63
Lombardia 338 13 351
Marche 56 12 68
Molise 9 5 14
Piemonte 172 30 202
Puglia 158 57 215
Sardegna 48 15 63
Sicilia 170 98 268
Toscana 150 25 175
Umbria 36 15 51
Veneto 147 18 165
Totale 1.972 656 2.628

Le regioni elencate negli allegati sono diciotto: non compaiono la Valle d’Aosta né il Trentino-Alto Adige, che non figurano in nessuna delle due tabelle.

Sette regioni dove la procedura straordinaria non prende nulla nell’infanzia e nella primaria

La media nazionale nasconde differenze molto forti. Dove le compensazioni dovute erano superiori ai posti disponibili, la disponibilità residua è scesa a zero, e con essa la quota della straordinaria. Nell’infanzia e nella primaria succede in sette regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. Lì tutti i posti di quel grado — 64 in Emilia-Romagna, 154 in Lombardia, 93 in Piemonte, 65 in Veneto, 25 in Liguria e nelle Marche, 16 in Umbria — vanno al concorso ordinario, e alla procedura straordinaria non ne resta nessuno.

Nella secondaria non accade in nessuna regione: la quota della straordinaria è ovunque maggiore di zero, dai 4 posti del Molise agli 88 della Campania e agli 87 della Sicilia.

Sul versante opposto, ci sono regioni in cui è la straordinaria a prendere la parte maggiore: Basilicata (27 posti su 41), Calabria (89 su 149) e Campania (153 su 293).

Come si arriva al contratto: l’idoneità del vescovo e la sede provvisoria

Per l’insegnamento della religione cattolica il percorso non finisce con la graduatoria, e l’articolo 2 del decreto lo descrive passo per passo. Il numero delle assunzioni è definito dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale a livello di ciascuna diocesi; l’Ufficio invia all’Ordinario diocesano l’elenco di chi si trova in posizione utile, «al fine di verificare il possesso dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica»; solo dopo quella verifica si procede all’intesa con l’Ordinario e alla stipula del contratto. Quando una diocesi si estende su più regioni, il contratto lo stipula il direttore dell’Ufficio scolastico regionale in cui si trovano le sedi.

Le assunzioni si fanno esclusivamente sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, tenendo conto delle quote di riserva previste dalla legge 68/1999 per le categorie protette e delle altre riserve di legge richiamate dal decreto.

Due dettagli valgono per chi entra. Il primo: la sede assegnata è provvisoria, e lo resta fino al superamento del percorso di formazione e prova. Il secondo è più tecnico ma pesa: il decreto stabilisce che a questo personale non si applica il primo periodo dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 59/2017. Quel periodo è la regola per cui il docente che supera la prova «è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova». Escluderla significa che l’insegnante di religione non viene cancellato dalle graduatorie in cui è iscritto e non viene confermato d’ufficio nella scuola della prova: la sua sede resta quella che l’Ufficio, d’intesa con la diocesi, gli assegna.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati ai docenti e alle scuole e pubblicati all’albo online dell’Ufficio, con la sede assegnata per ciascun aspirante.

Le due date che contano

Il 31 agosto. Non è una scadenza scritta in questo decreto: sta nell’articolo 9, comma 19, del decreto-legge 70/2011, che il decreto stesso richiama fra le premesse e che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo. È il motivo per cui le operazioni degli Uffici scolastici regionali si concentrano in questi giorni.

La registrazione della Corte dei conti. L’articolo 3 dispone che il decreto sia inviato per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e all’Ufficio centrale del bilancio. Sulla pagina del Ministero che pubblica il decreto non compare, alla data in cui scriviamo, l’indicazione dell’avvenuta registrazione: è un’annotazione che il Ministero riporta di solito quando c’è stata, come ha fatto per il decreto n. 149 dello stesso mese. Non significa che manchi; significa che da quella pagina non risulta.

In sintesi

  • Quanti: 2.628 immissioni in ruolo di insegnanti di religione cattolica per il 2026/2027, 991 fra infanzia e primaria e 1.637 nella secondaria. È l’intero numero dei posti vacanti e disponibili dopo la mobilità.
  • Da quali graduatorie: concorso ordinario (DM 103 e 104 del 29 maggio 2024) e procedura straordinaria (DD 1327 e 1328 dello stesso giorno).
  • Come si dividono davvero: 1.972 al concorso ordinario e 656 alla procedura straordinaria. Il 70/30 previsto dalla legge si applica solo ai 933 posti che restano dopo le compensazioni.
  • Perché: 1.695 posti servono a recuperare il 30% dovuto al concorso ordinario sui 6.022 posti autorizzati nel 2025/2026. Altri 114, tutti nell’infanzia e nella primaria, sono rinviati agli anni successivi.
  • Dove la straordinaria non prende nulla: nell’infanzia e nella primaria di Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto.
  • Entro quando: le immissioni in ruolo vanno effettuate entro il 31 agosto.
  • Poi: verifica dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano, intesa, contratto e sede provvisoria fino al superamento della formazione e prova.

Le fonti di questo articolo. Decreto ministeriale n. 143 del 22 luglio 2026, Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2026/2027, Ministero dell’istruzione e del merito, Direzione generale per il personale scolastico (DGPS-UFIII), pubblicato sul sito del Ministero il 10 agosto 2026, con l’allegato 1 (compensazioni) e l’allegato 2 (ripartizione del contingente). Tutte le cifre sono state lette sugli atti e ricontrollate: i totali dell’allegato 2 — 824 e 167 per infanzia e primaria, 1.148 e 489 per la secondaria — sommano a 991 e 1.637, cioè ai due numeri dell’articolo 1, comma 1, e la somma delle diciotto righe regionali coincide con i totali di colonna in entrambi gli allegati. Per il termine delle immissioni in ruolo: articolo 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, richiamato nelle premesse del decreto. Per la disciplina delle due procedure: articolo 1-bis, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Per la regola esclusa: articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel testo vigente consultato su Normattiva. Le compensazioni discendono dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, n. 144, richiamato dall’articolo 1, comma 3. Non risulta pubblicata, alla data di questo articolo, alcuna nota ministeriale successiva che modifichi i contingenti.

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