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Aggiornamenti graduatorie

Supplenze 2026: chi ha già un incarico non viene ripescato (ma con una eccezione che cambia tutto)

I posti che si liberano vanno a ulteriori fasi di attribuzione, ma solo per chi non ha ancora un incarico. Chi ha uno spezzone, però, conserva il diritto al completamento d'orario.

Maria Gentile 28 Luglio 2026 aggiornato il 4 Agosto 2026

Supplenze 2026: chi ha gia un incarico non viene ripescato

C’è una regola nell’Ordinanza 27/2026 che cambia concretamente il modo di ragionare sulle 150 preferenze, e che viene spiegata poco. Sta nell’articolo 12, commi 10, 11 e 12.

I posti che si liberano tornano in gioco

Le disponibilità che si determinano dopo ciascuna assegnazione — anche per effetto di rinuncia — sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione. Non restano ferme in attesa della fase successiva.

Ma il riesame riguarda soltanto gli aspiranti «utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico». Chi è già stato nominato, esce dal gioco.

Una nomina è definitiva

L’Ordinanza lo dice in modo netto: l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni non soggette a rifacimento. Nessun riesame per una sede più vicina, per un contratto più lungo o per una tipologia di posto migliore.

E c’è di più: anche la rinuncia preclude il rifacimento, pure su un’altra classe di concorso. Rinunciare non «riapre» nulla — anzi, fa scattare la perdita delle supplenze per l’intero biennio (articolo 12, comma 11).

Negli anni passati molti compilavano con una logica di apertura massima: indico tutto, poi si vedrà. Con queste regole quella logica si rovescia. La prima assegnazione utile è quella definitiva.

L’eccezione che quasi nessuno racconta

C’è un caso in cui avere già un incarico non ti esclude: la supplenza a orario non intero.

Chi riceve uno spezzone conserva il titolo al completamento d’orario, nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo. Il completamento avviene secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda, e può essere assegnato dagli uffici territoriali anche al di fuori della procedura informatizzata.

La novità vera è un’altra, ed è sostanziale: questo diritto non è più subordinato ad alcuna condizione. La circolare ministeriale lo sottolinea esplicitamente come cambiamento rispetto al passato.

Tradotto: accettare uno spezzone non è più una scelta che ti chiude le porte. Prima poteva esserlo, ora no.

Cosa significa in pratica

Una preferenza indicata è una preferenza che potresti ottenere — e tenerti. Inserire una scuola scomoda «tanto per aumentare le possibilità» non è più a costo zero: se arriva quella, la partita è chiusa anche se il giorno dopo si libera la sede sotto casa.

L’ordine conta. Il sistema scorre le preferenze nell’ordine indicato: una sede messa in alto per distrazione può bruciare tutte quelle sotto.

Gli spezzoni meritano una valutazione diversa da prima. Non essendo più penalizzante, un posto a orario non intero può essere un ingresso ragionevole, con il completamento che resta possibile.

Ampliare conviene solo con sedi accettabili davvero. Il calcolo non è «più preferenze = più probabilità», ma «più preferenze accettabili = più probabilità a parità di rischio».

La domanda da farsi su ogni riga è secca: se mi assegnassero questa, per tutto l’anno, andrebbe bene? Se la risposta è no, quella riga è un rischio, non un’opportunità.

In sintesi

I posti liberati vanno a ulteriori fasi di attribuzione
Chi non ha ancora un incarico viene riesaminato
Chi ha già un incarico viene riesaminato per una sede migliore No
Chi ha uno spezzone conserva il diritto al completamento d’orario
Rinunciare «riapre» le operazioni No (e costa il biennio)

La domanda si chiude il 29 luglio alle ore 14:00: c’è ancora tempo per rileggere la lista con questa logica.


Fonti: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 12 commi 10, 11 e 12 · Circolare MIM prot. n. 11814 del 6 maggio 2026.

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