VALUTIAMO I RISCHI DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO A SCUOLA SENZA FORMAZIONE
Scegliere gli addetti al primo soccorso di un Istituto Scolastico, implica una serie di valutazioni e di responsabilità non indifferenti, da parte del Dirigente Scolastico cui deve tenere conto, per forza di cosa: numero di alunni presenti, disponibilità del personale scolastico, distribuzione dei vari plessi. Ma cosa succede quando il personale eventualmente scelto dal dirigente e non, non è formato a dovere o non è formato proprio?
L’infortunio
L’infortunio viene definito come un evento fortuito sul luogo di lavoro dal quale scaturisce un danno per una persona.
La formazione e l’aggiornamento obbligatori
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti al Primo Soccorso, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’Istituto Scolastico, che rappresenta.
La prima formazione di base in materia di primo soccorso (12 ore) e l’aggiornamento relativo, sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell’incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico, pertanto, è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell’aggiornamento di tali figure. Ciò è essenziale per assicurare alla scuola un’organizzazione efficace in caso di emergenza.
Il Decreto Ministeriale 388/2003, prevede l’obbligo di un percorso formativo e di un aggiornamento triennale di almeno 4 o 6 ore.
La mancanza di formazione
Il Dirigente Scolastico deve interessarsi e provvedere a formare i dipendenti individuati come addetti al primo soccorso prima della nomina o comunque contestualmente. Visti i tempi organizzativi scolastici e la mancanza cronica di fondi, un lieve ritardo può essere comprensibile. Viceversa, l’avere in servizio addetti non formati per tutta la durata dell’anno scolastico espone il Dirigente Scolastico a notevoli rischi di sanzioni.
Le responsabilità dell’addetto
L’addetto al Primo Soccorso in una scuola, non ha responsabilità penale nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione, in quanto tutelato dallo stato di necessità.
L’addetto, infatti, non essendo un medico nè un infermiere è da considerarsi personale non specializzato. I suoi compiti, di conseguenza, saranno limitati all’attuazione di tutte quelle misure utili a prevenire conseguenze peggiori.