RISTORANTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA
In attesa delle risposte da parte dell’Agenzia dell’Entrate sono ancora numerosi i dubbi per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, con tutti i tecnicismi e le particolari tempistiche connesse al transito dei flussi dal Sistema di Interscambio che esso comporta.
In prima linea nella classifica delle domande più ricorrenti, vi è la questione della fattura richiesta a soggetti obbligati ad emetterla solo in caso di richiesta esplicita del cliente, quali i commercianti al dettaglio, ma anche la delicata posizione di quei soggetti che, laddove emettano fattura immediata, sono esonerati dal rilascio dello scontrino o dalla ricevuta fiscale (proprio poiché è stata emessa, immediatamente, fattura); come appunto i ristoratori.
Con la Circolare del 4 aprile 1997, numero 97/E era stato precisato che l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale sono facoltativi laddove per la stessa operazione venga emessa fattura immediata.
Cercando di trasporre questa disposizione nel nuovo panorama tributario, si incontrano immediatamente una serie di difficoltà. Innanzitutto occorre ricordare che per “fattura immediata” si intende quella rilasciata entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Trasposto in termini “telematici”, la e-fattura dovrebbe essere trasmessa al SDI(Sistema di Interscambio) entro la giornata stessa.
Tra le problematiche maggiori, vi sono quelle di carattere tecnico.
Immaginare di emettere fattura nella stessa giornata comporterebbe quale assurda conseguenza che il ristoratore, cui magari viene chiesta emissione di fattura al termine di una cena di lavoro, alle 23:30, dovrebbe “mollare tutto” per preoccuparsi di emettere e trasmettere la fattura al SDI entro mezz’ora, ovvero prima dello scoccare della fatidica mezzanotte. La seconda considerazione, che tiene invece conto della normativa così come ora prevista e modificata dal Decreto Legge 119/2018 (tutt’ora in corso di conversione) delinea invece un panorama completamente diverso: infatti, è espressamente previsto che non saranno considerate tardive le fatture emesse (ovvero trasmesse al SDI) entro il termine della propria liquidazione IVA, e quanto sopra fino al 30 giugno 2019 (e, pare, con probabile allungamento al 30 settembre). Decorso questo primo periodo di ampia tolleranza, si entrerebbe nel nuovo regime, che è previsto vada ad interessare tutti, che prevede che le fatture possano essere emesse entro 10 giorni dall’avvenuta esigibilità. Siamo abituati al fatto che l’acquirente lasci i locali o scontrino/ricevuta fiscale, oppure con la fattura, ma con la fattura elettronica, come si fa? Per assurdo, questo problema non si risolve nemmeno accogliendo l’ipotesi dell’obbligo di emissione nella giornata stessa, perché comunque vi sarebbe un lasso di tempo entro il quale il cliente potrebbe lasciare i locali senza avere in mano alcun documento valevole ai fini fiscali, e la questione si amplia a dismisura se invece teniamo per buona l’ottica del termine per la liquidazione IVA o (successivamente) i dieci giorni. Sul punto si è già detto e scritto di tutto ed il contrario di tutto, possiamo solo effettuare un tentativo di sunto delle diverse posizioni e proporre le nostre contro deduzioni, fermo restando che fintanto che l’Agenzia delle Entrate non emetterà la tanto attesa “circolare finale” sulla fatturazione elettronica, si tratta di mere interpretazioni.
Secondo alcuni, posto che l’emissione della fattura elettronica in un secondo momento è espressamente prevista dalla norma, non vi è di che preoccuparsi. Semplicemente la fattura sarà emessa nei tempi più ampi concessi e a “fare da controllore” sarà il legittimo interesse di colui che la fattura dovrà ricevere. In caso di controllo, basterà dichiarare di aver richiesto fattura.
Secondo altri, posto che stiamo parlando dei casi in cui la fattura sostituisce la ricevuta fiscale, non valgono i maggiori termini e l’emissione deve avvenire entro le ore 24 del giorno stesso. Peccato che questa interpretazione cozzi in pieno con le disposizioni del Decreto Legge 119/18, introdotte proprio per concedere più tempo per le “fatture immediate”, che tanto immediate non saranno più.
Il reale punto interpretativo, a parere di chi scrive, risiede nel necessario chiarimento che dovrà intervenire in merito a “se” e “cosa” rilasciare in luogo della fattura, la cui emissione risulterà differita nel tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di emettere una fattura proforma, una sorta di promemoria, da rilasciare al cliente con specifica “segue fattura elettronica”, a meno che non ci venga espressamente detto che in caso di controllo sarà sufficiente che il cliente dichiari che ha richiesto fattura, e di conseguenza, è legittimato a lasciare i locali a mani vuote. Molto più semplice è la soluzione per gli esercizi dotati di registratore di cassa: si potrà, per massima prudenza e salvo ulteriori chiarimenti, emettere lo scontrino fiscale e richiamarlo nella fattura successivamente emessa. Soluzione, questa, che potrebbe essere anche utilizzata sostituendo allo scontrino la ricevuta fiscale. Non resta che attendere che si faccia luce, fermo restando che, occorre ribadirlo ancora una volta visto che pare non sia ancora chiaro, se si parla di fattura, questa può essere solo ed esclusivamente elettronica. In alcun caso un esercente potrà rifiutarsi emettere fattura, se richiesta, e in tal caso sarà una e-fattura. Diversamente, si tratterà di operazione non certificata validamente ai fini fiscali, con tutte le conseguenze che ne derivano.