RICOSTRUZIONE CARRIERA INSEGNANTI 2019
Regole valutazione del servizio e come cambia lo stipendio docenti
La carriera degli insegnanti, può incidere nello stipendio del docente immesso in ruolo, vediamo ora insieme come un docente può procedere per chiedere domanda di ricostruzione carriera.
Chiariamo ora in cosa consiste la ricostruzione di carriera (chi può farla, quali anni ed esperienze di servizio contano per l’anzianità prima dell’immissione nel ruolo di appartenenza e la corrispondente fascia stipendiale).
Ricostruzione carriera insegnanti: quali periodi concorrono all’anzianità di servizio
Il riferimento normativo è l’articolo 485 del decreto legislativo numero 297/94 secondo cui: i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero, come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.
Si specifica che:
- l’anzianità di servizio da computare per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
- l’anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
- il servizio civile sostitutivo di quello di leva e il servizio militare sono riconosciuti e valutati;
- il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università viene riconosciuto.
In sostanza, alla luce di alcuni interventi normativi, solamente l’anno 2013 attualmente non viene riconosciuto ai fini della progressione economia del docente nell’ambito della ricostruzione di carriera.
Servizi valutabili e titolo
Per essere ritenuti validi, i servizi valutabili devono essere stati prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto.
Una regola particolare viene introdotta dall’artico 7 comma 2 della legge numero 124/99 per quanto concerne il riconoscimento del titolo per il ruolo di docente di sostegno: “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.
Domanda di ricostruzione di carriera, modalità e tempi: cosa c’è da sapere
Entriamo un pò più nello specifico della questione e vediamo come, e in quale momento si può presentare domanda di ricostruzione carriera.
Modalità di presentazione domanda ricostruzione: a chi va notificata?
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali.
La legge numero 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio
Di seguito riportiamo le fasce stipendiali per gli insegnanti.
Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Stipendio insegnanti: possibili aumenti nel 2019?
Quest’anno è stato firmato il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, che si applicherà per il triennio 2018-2020.
Tra gli aumenti previsti, a titolo di esempio:
- docenti dell’infanzia ed elementare: da € 85,50 per chi ha fino a 8 anni di servizio, fino ad un massimo di € 97,7 per chi vanta 35 anni di servizio;
- diplomati che insegnano alle superiori: da € 85,50 a € 99,70;
- docenti di scuola media: da € 85,50 a € 106,70;
- docenti laureati: da € 85,50 fino a € 110,70.
Inoltre La legge di bilancio ha stanziato i fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, per la copertura dell’elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e per la cd indennità di vacanza contrattuale, in attesa del predetto rinnovo.
Maria Salette Porzio