RESPONSABILITÁ DEGLI INSEGNANTI DURANTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE

RESPONSABILITÁ DEGLI INSEGNANTI DURANTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Le gite scolastiche sono un momento di aggregazione e di interesse culturale per l’intera classe, ma quali sono le responsabilità per i docenti accompagnatori? Ci sono numerose responsabilità.
Chi si assume l’onere e la responsabilità di accompagnare gli studenti alle visite di istruzione sa che avrà a suo carico la tutela di essi.
Durante le gite all’esterno gli studenti più indisciplinati e temerari possono mettere a rischio la loro stessa incolumità e quella degli altri compagni.

Gite scolastiche e responsabilità dei docenti


Una recente sentenza della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1769/2012) sancisce che sugli accompagnatori grava un obbligo di diligenza preventivo, e tale obbligo impone loro preliminarmente l’onere di reperire delle strutture alberghiere il più possibilmente sicure.
A questo punto, viste le enormi responsabilità per i docenti, ci chiediamo se veramente vale la pena di accompagnare gli studenti alle gite scolastiche, va anche aggiunto che per gli accompagnatori non è previsto nessun compenso.

Decreto

“L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

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