Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 – Segue nota prot. n. 19087 del 17 ottobre 2023.

34

Nella nota n.21328 del 6 novembre 2023 viene ricordato, a proposito dei concorsi, che il Miur provvederà ad indire le procedure concorsuali secondo la seguente cadenza:

prima procedura concorsuale, da bandire presumibilmente nel mese di novembre c.a. finalizzata alla copertura di n. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado – oggi autorizzati e per i quali si è richiesta un’integrazione a bandire per n. 24.111 – alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:
a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
b) coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All’esito di questa prima procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

seconda procedura concorsuale è da bandire presumibilmente nel mese di febbraio 2024 per circa n. 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:
a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
b) coloro che, ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 1, primo periodo in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano conseguito (entro il termine del 28 febbraio 2024 previsto dal D.P.C.M.) i 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2 bis del decreto legislativo, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 del medesimo articolo e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. c) coloro che, ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 1, secondo periodo, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
All’esito di questa seconda procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18 bis, comma 3, secondo periodo e comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Nota-MUR-06.11.2023-nr.21328-1-3

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.