DOCENTI E PERSONALE ATA SONO PUBBLICI UFFICIALI
Docenti e personale ATA sono pubblici ufficiali, possono difendersi da offese, minacce, aggressioni: analizziamo le possibili sentenze.
L’articolo 357 del Codice Penale, evidenzia che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
Qui di seguito riportiamo alcune sentenze ed evidenziamo gli articoli che individuano il personale docente e il personale ATA a ricoprire anche il ruolo di pubblico ufficiale.
Come predisposto dal secondo comma dell’articolo 357, il cui testo giuridico è stato modificato su singoli punti e per mezzo di riforme parziali dalla legge numero 86/90 e successivamente modificato dalla legge numero 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Analizziamo ora le possibili sanzioni che possono essere applicate a chi non rispetta tale ruolo.
OFFENDERE UN DOCENTE PUÓ ESSERE OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
L’insegnante di scuola media primaria, riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giudice di pace Cecina, 19/04/2012). Cassazione Penale Sezione V, 12/02/2014, numero 15367 (rv. 262765).
Cassazione Penale Sezione VI, 15/12/1993, numero 4033 (rv. 197966): L’esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale in danno di docente di scuola media statale da parte di un genitore di alunno).
IL COLLABORATORE SCOLASTICO RICOPRE IL RUOLO DI PUBBLICO SERVIZIO
Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011: Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola (più comunemente chiamato PERSONALE ATA) con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti.
Pretura Saronno, 14/05/1965: Il preside e il bidello di una scuola statale hanno la qualità di pubblico ufficiale, ma non rientra nei loro poteri, derivanti dall’affidamento alla responsabilità disciplinare e genericamente educativa, quello di procedere a perquisizione personale sugli alunni dell’istituto, al fine di accertare l’esistenza di un eventuale reato (nella specie, furto).
MINACCE A UN DOCENTE CHE RICOPRE IL RUOLO DI PUBBLICO UFFICIALE
Cassazione Penale Sezione VI, 28/09/2006, numero 5777 (rv. 236059): La raccomandazione ad un docente Universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all’articolo 336 codice penale, quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell’articolo 7, legge numero 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell’adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell’ambiente universitario). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 30 giugno 2004).