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Decreti

CONCORSO SCUOLA DOCENTI SECONDARIA

Redazione MondoIstruzione 7 Gennaio 2019

La legge di bilancio, ha modificato e rimescolato, il sistema di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, introducendo anche un vincolo di permanenza dei docenti neoassunti nella scuola, per cui viene realizzato per loro un periodo di prova.

Il nuovo sistema prevederà l’immissione in ruolo e a quale vincolo saranno soggetti i docenti neoassunti, perciò vi spiegheremo quali sono le notivtà introdotte nel nuovo sistema di reclutamento.

Il nuovo sistema di reclutamento docenti

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria, prevede:

  • un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale;
  • un percorso di formazione iniziale e prova;
  • la conferma in ruolo previa però, valutazione positiva del percorso di formazione iniziale e conseguente prova;

Chi vince il concorso, dunque, viene subito assunto in ruolo, in attesa della conferma dopo il superamento del percorso di formazione iniziale.

L’immissione in ruolo

Una volta superate tutte le prove, i candidati vengono immessi in graduatoria, sulla base dei punteggi delle prove e della valutazione dei titoli in possesso. Entrano in graduatoria soltanto i vincitori di tale concorso, in quanto il numero di candidati entranti devono essere pari a quello dei posti banditi.

I vincitori poi, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, scelgono una scuola della regione per cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e quelle che presentano posti disponibili, e a cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova.

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola tipologia di classe, e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

Il vincolo di permanenza nella scuola

Il docente, valutato positivamente al termine del periodo di prova, è cancellato da ogni altra graduatoria, che sia essa di merito, o di istituto o a esaurimento nella quale sia iscritto, ed è confermato in ruolo presso la scuola ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella succitata istituzione scolastica (quella in cui ha svolto il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, numero 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per il relativo concorso.

Il vincitore di concorso, dunque, rimane nella medesima scuola per cinque anni: l’anno di prova e i successivi quattro anni.

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