Aggiornamenti graduatorie
150 preferenze GPS 2026/2028: le scelte irreversibili e quanto pesano sul biennio
La domanda chiude il 29 luglio alle 14. Cosa è ancora modificabile, cosa è irreversibile e quali rinunce costano davvero l'intero biennio.

Aggiornamento del 6 agosto 2026. Quando questo articolo è uscito, la circolare ministeriale prot. 11814 del 6 maggio 2026 fissava la chiusura della fase interprovinciale sul sostegno al 18 agosto. L’avviso del Ministero prot. 20362 del 5 agosto 2026 l’ha spostata al 19 agosto, ore 12:00, senza presentarlo come una proroga: la differenza si vede solo confrontando i due atti. Le date nel testo sono state aggiornate di conseguenza.
La finestra per la domanda si è chiusa mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 14:00. Non era una scadenza a mezzanotte: chi ci è arrivato la sera del 29 l’ha trovata già chiusa.
In quelle ultime ore la domanda più frequente non era «come si compila», ma «ho sbagliato, posso ancora rimediare?». Le risposte contano ancora, perché quello che si è scelto allora vale per tutto il biennio 2026/2028: ecco cosa era recuperabile e cosa no, con i riferimenti esatti.
Cosa copre questa domanda
Con la stessa istanza su Istanze on Line (POLIS), aperta dal 16 luglio alle 14:00 al 29 luglio alle 14:00, si partecipa a più procedure: le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (articolo 2, comma 6, lettere a e b dell’Ordinanza ministeriale 27/2026), gli incarichi su sostegno finalizzati al ruolo e le conferme sul posto di sostegno (articolo 13).
L’accesso è con SPID, CIE o eIDAS. Domande presentate con mezzi diversi da quello telematico non vengono prese in considerazione.
Cosa era modificabile, e fino a quando
Salvare non era inoltrare. Una domanda compilata e salvata ma non inoltrata non produce alcun effetto: è come non averla presentata. Chi ha dubbi controlli di avere la ricevuta di inoltro.
Dopo l’inoltro si poteva ancora cambiare idea, ma con una procedura precisa: i dati non si modificavano direttamente. Occorreva prima annullare l’inoltro con l’apposita funzione, correggere e poi inoltrare di nuovo entro il termine. Chi ha annullato senza re-inoltrare entro le 14:00 del 29 luglio è rimasto senza domanda.
Dopo la scadenza non sono ammesse modifiche né integrazioni.
Cosa è irreversibile
Le sedi che non hai indicato sono sedi a cui hai rinunciato. La circolare ministeriale è esplicita: la mancata indicazione di talune sedi è intesa come rinuncia per le sedi non espresse. E la disponibilità che si libera per effetto di una rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.
Non presentare la domanda comporta la rinuncia a questa procedura. Attenzione però a non confondere: non presentare l’istanza non ti cancella dalle graduatorie. La mancata presentazione, o la mancata assegnazione, ti lascia il titolo a partecipare alle procedure successive di conferimento delle nomine.
La sanzione che costa davvero: il biennio
Qui sta la differenza che quasi nessuno spiega bene, e vale la pena essere precisi perché le conseguenze sono pesanti.
Ciò che fa perdere le supplenze per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie — cioè per tutto il biennio 2026/28 — non è non aver presentato la domanda. È, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 e dell’articolo 12 comma 11 dell’Ordinanza:
- rinunciare a una supplenza che ti è già stata assegnata, oppure
- non assumere servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione.
In quel caso si perde la possibilità di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, da GAE e da GPS, e anche dalle graduatorie d’istituto in caso di esaurimento, per tutte le classi di concorso e i posti a cui si avrebbe titolo, in ogni grado di istruzione, per l’intero biennio.
L’abbandono del servizio è ancora più grave: estende la perdita anche alle supplenze temporanee, sempre per tutto il biennio.
Regole diverse valgono invece per le supplenze da graduatoria d’istituto: lì la rinuncia comporta la perdita limitata a quell’anno scolastico e a quella specifica graduatoria, e solo per chi non abbia già accettato un’altra supplenza. Chi sta svolgendo una supplenza breve, inoltre, può lasciarla per accettare una supplenza annuale senza incorrere in sanzioni.
Se ti assegnano un incarico su sostegno finalizzato al ruolo
L’assegnazione di una delle sedi indicate comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni — o, se l’assegnazione interviene a partire dal 28 agosto, entro il 1° settembre. La mancata accettazione entro il termine è considerata d’ufficio rinuncia e determina la decadenza dall’incarico.
Da sapere prima di accettare: l’accettazione espressa preclude la partecipazione alle operazioni di continuità didattica sul sostegno, il conferimento di altre supplenze per qualunque classe di concorso nella provincia di inserimento, e la partecipazione agli interpelli.
Tre controlli da fare adesso
- Le sedi. Rileggi l’elenco chiedendoti, riga per riga: accetterei davvero questa? Ogni sede indicata è un impegno, ogni sede omessa è una rinuncia.
- Le tipologie di posto. Controlla di aver incluso tutte quelle per cui sei in graduatoria.
- L’inoltro. Ricevuta alla mano.
Cosa succede dopo
Chiusa la finestra si passa all’elaborazione delle assegnazioni. Per il sostegno di prima fascia, se restano posti dopo la fase provinciale, si procede con la fase interprovinciale — la cosiddetta mini call veloce: le disponibilità sono pubblicate sui siti degli Uffici scolastici territoriali entro le ore 10:00 del 14 agosto, e le istanze si presentano dalle 14:00 del 14 agosto alle 12:00 del 19 agosto.
Un avvertimento su quella fase: l’assegnazione della provincia preclude il conferimento di qualsiasi altra supplenza a prescindere da un’eventuale rinuncia alla provincia o alla sede. Chi ottiene una provincia diversa da quella di inserimento in GPS non avrà titolo ad alcuna supplenza, nemmeno tramite interpello.
Fonti: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, artt. 12 e 15 · Circolare MIM prot. n. 11814 del 6 maggio 2026 · Avviso MIM prot. n. 17710 dell’8 luglio 2026.
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